Legge 24 dicembre 2003 n° 350
 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2004) (GU n. 299 del 27-12-2003
Suppl. Ordinario n.196)
 
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
   la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      (Risultati differenziali)
   1.  Per  l'anno  2004,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 54.600
milioni  di  euro,  al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2004,
resta  fissato,  in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2004.
   2.  Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  53.600  milioni di euro ed in 43.000 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per
le  regolazioni  debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
e'  determinato,  rispettivamente,  in  327.000 milioni di euro ed in
315.000  milioni  di  euro.  Per il bilancio programmatico degli anni
2005  e  2006,  il  livello  massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato,  rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000
milioni  di  euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e'
determinato,  rispettivamente,  in  319.500  milioni  di  euro  ed in
310.000 milioni di euro.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
interamente   utilizzate   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare  calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la   tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria   ovvero   riduzioni  della  pressione  fiscale
finalizzate  al  conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.

 

                               Art. 2.
                (Disposizioni in materia di entrate)
   1.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  le  parole da: "per i
quattro  periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota
e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il  periodo
d'imposta  in  corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il  regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come  modificato  dall'articolo  19, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  5,  ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al
2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
   b)  al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
   3.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione  e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato,
da  ultimo,  al  31  dicembre  2003 dall'articolo 52, comma 22, della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2004.
   4.  Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui  al  decreto  14  dicembre  2001,  n.  454, adottato dal Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
   5.   Per  l'anno  2004  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  29,  comma  2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
   "c)  le  attivita'  di  cui  al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice    civile,    dirette   alla   manipolazione,   conservazione,
trasformazione,  commercializzazione  e valorizzazione, ancorche' non
svolte  sul  terreno,  di  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento  ai  beni  individuati,  ogni due anni e tenuto conto dei
criteri  di  cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e
forestali";
   b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:
   "Art.  78-bis.  - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita'
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all'articolo  29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente  concorre  a  formare  il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente  al  reddito  agrario  relativo  alla superficie sulla
quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
   2.  Per  le  attivita'  dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione,  valorizzazione  e  commercializzazione  di  prodotti
diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento  di  animali,  il  reddito e' determinato applicando
all'ammontare   dei   corrispettivi  delle  operazioni  registrate  o
soggette   a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,   conseguiti   con   tali  attivita',  il  coefficiente  di
redditivita' del 15 per cento.
   3.  Per  le  attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo  comma  dell'articolo  2135  del  codice  civile, il reddito e'
determinato   applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi  delle
operazioni   registrate  o  soggette  a  registrazione  agli  effetti
dell'imposta  sul  valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
   4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettere a), b) e d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
   5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni
di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione  del  reddito  nel  modo  normale si esercitano con le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
   c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "2-bis.  In  deroga  alla  disposizione  di cui al comma 2, per le
operazioni  di  cui  all'articolo  81,  comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,
eccedenti  i  limiti  di  cui  al  comma  2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi
2  e  3  dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non
incidono  sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80".
   7.  Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
   "Art.  34-bis.  -  (Attivita'  agricole  connesse)  -  1.  Per  le
attivita'  dirette  alla  produzione  di  beni  ed  alla fornitura di
servizi  di  cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  determinata riducendo l'imposta
relativa  alle  operazioni  imponibili in misura pari al 50 per cento
del  suo  ammontare,  a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta
afferente agli acquisti ed alle importazioni.
   2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del  presente  articolo.  In  tal  caso  l'opzione o la revoca per la
determinazione  dell'imposta  nel  modo  normale si esercitano con le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
   8.  All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo comma:
   1)  dopo  la  parola:  "manipolazione," sono inserite le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
   2)   le   parole:   ",   nei  limiti  stabiliti  alla  lettera  c)
dell'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597," sono soppresse;
   3)   dopo   la   parola:  "conferiti"  e'  inserita  la  seguente:
"prevalentemente";
   4)  le  parole:  "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni"
sono soppresse;
   b) il secondo comma e' abrogato.
   9.  All'onere  derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di
euro  per  l'anno  2005  e  9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
   10.  All'articolo  33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
   1)  alla  lettera  a),  le  parole:  "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
   2)  alla  lettera  b),  le  parole:  "i ricavi o compensi del 2003
almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno
del  3,5  per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "i ricavi o
compensi  minimi  concordati  per  il  2003  almeno  del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno
del 3,5 per cento";
   3)  alla  lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5
per  cento  dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "un incremento non superiore al 10
per  cento  dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,
con  una  sanzione  pari  al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili";
   b)  al  comma  6,  le  parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
   c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
   "7-bis.  Ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei  maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si
applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta   ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
   d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  Per  i  periodi  d'imposta  soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i  poteri  spettanti  all'amministrazione  finanziaria  in  base alle
disposizioni di cui:
   a)  al  primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere  a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni;
   b)  all'articolo  54,  secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
   c)  all'articolo  55,  secondo  comma,  numero 3), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni";
   e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
   "8-bis.  Per  i  medesimi  periodi  d'imposta  di  cui al comma 8,
relativamente  al  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo,  sono
preclusi  gli  atti  di  accertamento  qualora  il  maggiore  reddito
accertabile   sia  inferiore  o  pari  al  50  per  cento  di  quello
dichiarato";
   f)  al  comma  9,  le  parole:  "non  soddisfa la condizione" sono
sostituite  dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c)   gli   obblighi  di  documentazione  riprendono  dal  periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4";
   g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
   "11.  La  sospensione  dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo  12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per  un  periodo  da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei   contribuenti   che   non  hanno  aderito  al  concordato  siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in
giorni  diversi  nel  corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19,  comma  7,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento   di   sospensione   e'  immediatamente  esecutivo.  La
disposizione   di   cui  al  presente  comma  non  si  applica  se  i
corrispettivi  non  documentati  sono complessivamente inferiori a 50
euro.  Il  presente  comma  non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
   h)  al  comma  12,  lettera  b),  le  parole: "importo superiore a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno  titolo  a  regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
   i)  al  comma  13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   di
approvazione  del  modello  di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti  passivi  di  tale  imposta,  sono  definite le modalita' di
separata  indicazione  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA";
   l)  al  comma  14  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4".
   11.  Per  l'anno  2004  e'  istituita  l'addizionale  comunale sui
diritti  d'imbarco  di  passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del
bilancio  dello  Stato, per la successiva riassegnazione per la parte
eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
   a)  il  20  per  cento  del  totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale  o  con  lo  stesso  confinanti  secondo  la media delle
seguenti   percentuali:  percentuale  di  superficie  del  territorio
comunale  inglobata  nel  recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale  della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
   b)   al   fine   di   pervenire   ad  efficaci  misure  di  tutela
dell'incolumita'  delle persone e delle strutture, l'80 per cento del
totale  per  il  finanziamento  di misure volte alla prevenzione e al
contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle
strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
   12.   Alla   legge   27   dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003",
sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
   b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono
inserite  le  seguenti:  ",  salvo  che  il contribuente non presenti
istanza di trattazione";
   c)  all'articolo  19,  comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
   d)  all'articolo  21,  comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
   e)  all'articolo  21,  comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
   13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
   14.  All'articolo  6 del decreto del Ministro delle finanze del 23
marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
1998,  le  parole:  "10%"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "30 per
cento".  La  presente  disposizione  si  applica  anche ai successivi
decreti  che  definiscono  la  percentuale  da  fissare  per  analoga
esigenza.
   15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica  dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno
2004,  entro  l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al
41  per  cento  degli  importi  rimasti a carico del contribuente; si
applicano,   per  il  resto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  2  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.  Per  i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni
di  prevedere  la  riduzione,  fino all'esenzione, della tassa per la
occupazione  di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,
e  di  ridurre  al  50  per  cento  gli  oneri  correlati al costo di
costruzione.
   16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole:  "31  dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  "31  dicembre 2004" e: "30 giugno
2005"  e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del
comma  sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore  degli  interventi  eseguiti, che compete in misura pari al 25
per  cento  del  prezzo  dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico  di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque, entro
l'importo massimo di 60.000 euro".
   17.  All'articolo  30,  comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   le   parole:   "prorogata   da  ultimo  al  31  dicembre  2000
dall'articolo  7,  comma  3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
ulteriormente  prorogata  al  31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004".
   18.  Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   19.  Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto  2002,  n.  166,  e'  prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere
derivante  dall'attuazione  del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
   20.  All'articolo  3  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
   b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  ";  il  Governo  presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni";
   c)  al  comma  1,  lettera  b),  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la
Commissione  e'  sciolta,  tutti  i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali   non  ha  ritenuto  di  proporre  al  Parlamento  l'attuazione
dell'articolo  119  della Costituzione con particolare riferimento ai
principi  costituzionali  dell'autonomia  finanziaria di entrata e di
spese  dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio".
   21.  Fino  al  31  dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli
aumenti  delle  addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera
a)  del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente  deliberati;  gli  effetti  decorrono,  in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
   22.  Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione
di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002,   n.   289,   nelle  regioni  che  hanno  emanato  disposizioni
legislative  in  tema  di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme  ai  poteri  ad  esse  attribuiti in materia dalla normativa
statale,  l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata  in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo
di  imposta  decorrente  dal  1°  gennaio  2007, sulla base di quanto
stabilito  dalle  medesime  disposizioni  nonche',  relativamente  ai
profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo.
   23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le
regioni  di  cui  al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi  in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia.
   24.  All'articolo  4,  comma  4,  del decreto legislativo 4 maggio
2001,  n.  207,  le  parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005".
   25.  Nell'articolo  10,  comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  le  parole:  "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle  seguenti:  "chiuso  entro  il  31  dicembre  2002".  L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve  essere  versata  in  tre  rate  annuali,  entro  il  termine di
versamento  del  saldo  delle  imposte  sui  redditi, rispettivamente
secondo  i  seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
   26.  Le  disposizioni  previste  dagli  articoli 17, 18 e 20 della
legge  21  novembre  2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2003.  In questo caso la misura
dell'imposta  sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e  quella  del  15  per  cento  e'  ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve   essere  versata  in  tre  rate  annuali,  senza  pagamento  di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004,  25  per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  deve  essere richiesta nella dichiarazione
dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
o  controllo  presso  la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione,  direzione  o  controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni  di  indirizzo  presso  la  fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria".
   27.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25
e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle  modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
   28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole: "reddito
complessivo"  sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
   29.  Nei  comuni  con  popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli
interventi  di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono  essere  oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'
essere superiore a 15.000 euro.
   30.   Nell'ipotesi  di  piani  attuativi  di  iniziativa  privata,
comunque  denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33,
comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni
caso,  a  seguito  della  sottoscrizione  della  convenzione  con  il
soggetto attuatore.
   31.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991, n. 398, e
successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie
riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano
anche    alle    associazioni    bandistiche   e   cori   amatoriali,
filodrammatiche,  di  musica e danza popolare legalmente riconosciute
senza fini di lucro.
   32.  All'articolo  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
",  fatta  salva  la  facolta'  del  rinnovo  dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13  aprile  1999,  n.  112,  e  comunque non oltre il 30 giugno 2004,
previa  verifica  della  sussistenza  di  ragioni di convenienza e di
pubblico interesse".
   33.  In  deroga  alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  che  scadono il 31 dicembre
2003,   sono  prorogati  al  31  dicembre  2004,  limitatamente  alle
annualita' di imposta 1999 e successive.
   34.  All'articolo  47,  comma  10,  primo  periodo, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  le parole: "trenta unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "33 unita'".
   35.  Per  garantire  con  carattere  di continuita' le esigenze di
monitoraggio  degli  andamenti di finanza pubblica e il completamento
del  processo  di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per
la  prosecuzione  dell'attivita'  della  struttura  interdisciplinare
prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa
di  cui  all'articolo  47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive  modificazioni,  e'  determinata,  a  decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
   36.  All'articolo  47,  comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
   "f)  le  indennita',  i  gettoni  di presenza e gli altri compensi
corrisposti  dallo  Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per  l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano  rese  da  soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di  impresa  commerciale,  nonche'  i  compensi corrisposti ai membri
delle  commissioni  tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale  di  sorveglianza,  ad  esclusione  di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;".
   37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche  a  seguito  della";  nello  stesso  comma,  dopo  le  parole:
"relativi  ai  rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",
anche mediante iscrizione a ruolo,".
   38.  Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana
e  di  sostenere  lo  sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e'
autorizzata   la   spesa   di   100.000  euro  per  l'anno  2004.  Le
disponibilita'    di   cui   al   presente   comma   sono   destinate
prioritariamente  all'erogazione  di  contributi,  anche  in forma di
crediti  di  imposta,  a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge  17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma.   Lo   schema  di  decreto  e'  trasmesso  al  Parlamento  per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
   39.  All'articolo  6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n.   20,  dopo  la  parola:  "imprese"  sono  inserite  le  seguenti:
"produttrici  o"  e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le
seguenti: "compresi i grossisti".
   40.  Il  numero  103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
   "103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per  uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese  poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai  clienti  grossisti  di  cui  all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo  16  marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle  reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente erogati,
ovvero  destinati  ad  imprese  che li impiegano per la produzione di
energia elettrica".
   41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi  di  cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  l'imposta  comunale  sugli  immobili  prevista  dal decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con
decorrenza  dal  1°  gennaio  2003 sulla base della rendita catastale
attribuita  a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la  data  di  ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e'
comunque  utilizzato  sia  antecedente.  Il  versamento  dell'imposta
relativo  a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento  dell'imposta  per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni  metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
   42.  Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi
per  l'utilizzazione  di  beni  immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  richiesti  sulla base dell'articolo 12,
comma  5,  del  decreto-legge  27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitivita'  per  il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e
la  data  di  entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12  luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio
1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   43.  Fatte  salve  le  competenze  conferite alle regioni ai sensi
della  normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla
data  di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni
di  cui  all'articolo  14,  primo  comma, del decreto-legge 2 ottobre
1981,  n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692.
   44.  Le  disposizioni  degli  articoli  7,  8  e  9 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente  indicate,  anche relativamente al periodo di imposta
in  corso  al  31  dicembre  2002, per il quale le dichiarazioni sono
state  presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
   a)  per  i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  hanno  gia'  effettuato  versamenti  utili  per  la
definizione  di  obblighi  ed  adempimenti  tributari  ai sensi degli
articoli  7,  8  e  9  della  predetta  legge  n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari:
   1)  all'intero  importo  dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente  di  100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone  fisiche  e  di  6.000  euro  per  gli  altri  soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
   2)  al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro
per  le  persone  fisiche  e  200  euro  per gli altri soggetti, se i
versamenti  gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme
di 3.000 e 6.000 euro;
   b)  la  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  in forma
riservata  ai  sensi  del  comma  4  del  predetto  articolo 8 non e'
consentita  ai  soggetti  che  hanno  omesso  la  presentazione delle
dichiarazioni  relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1
del  medesimo  articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
   c)  non  possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8
della  citata  legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la  definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo
9 della medesima legge;
   d)  i  contribuenti  che intendono avvalersi delle disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i  quali  le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
   e)  le  definizioni  ed integrazioni non possono essere effettuate
dai  soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e'  stato  notificato  processo  verbale di constatazione con
esito  positivo,  ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui  redditi,  dell'imposta  sul  valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale    sulle    attivita'   produttive,   nonche'   invito   al
contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la  definizione  ai  sensi  dei  commi  48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento  parziale  di  cui  all'articolo  41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  relativamente  ai  redditi  oggetto  di definizione o
integrazione,  ovvero  di  avvisi di accertamento di cui all'articolo
54,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la  prima  data  di  pagamento  degli  importi  per  la definizione o
l'integrazione,  le  somme  derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi;  non  si fa luogo a
rimborso di quanto gia' pagato;
   f)  per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente  comma,  si  applica  l'articolo  10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
   g)  i  contribuenti  che  hanno  presentato  successivamente al 31
ottobre  2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma  8-bis,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   22   luglio   1998,  n.  322,  possono  avvalersi  delle
disposizioni  di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie  presentate.  L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente   costituisce   rinuncia  agli  effetti  favorevoli  delle
dichiarazioni integrative presentate.
   45.  Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge
27  dicembre  2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle  ritenute  dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge,  ed  il  relativo  versamento  e' effettuato entro il 16 marzo
2004,  ovvero,  per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del presente comma, in
applicazione  del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma  di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre  rate  con  le  modalita'  stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
   46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
e  liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  si  applicano  anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private  registrate  fino  al  30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni    presentate   entro   tale   ultima   data,   nonche'
all'adempimento  delle  formalita'  omesse  per le quali alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  decorsi i relativi
termini.  La  presentazione  delle istanze, il versamento delle somme
dovute,  l'adempimento  delle  formalita'  omesse, di cui allo stesso
articolo  11,  sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare,  l'articolo  11,  comma  1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
   47.  I  soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  che  si avvalgono delle disposizioni degli
articoli   8   e  9  della  stessa  legge  n.  289  del  2002,  anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il  quale  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003,  procedono  alla  regolarizzazione delle scritture contabili di
cui  al  predetto  articolo  14, anche con riferimento alle attivita'
detenute  all'estero  alla  data  del  31  dicembre  2002, secondo le
seguenti disposizioni:
   a)   le   variazioni   ovvero   le   iscrizioni   sono  effettuate
nell'inventario,  nel  rendiconto  ovvero  nel  bilancio chiuso al 31
dicembre  2003,  ovvero  in  quelli del periodo di imposta in corso a
tale  data  nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
   b)  nei  casi  di  cui  ai  commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attivita'  ed  i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo  di  imposta
successivo  a  quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
   c)  il  versamento  dell'imposta  sostitutiva dovuta e' effettuato
entro il 16 marzo 2004.
   48.  Relativamente  al  periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre
2002,  le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione  ed  agli  avvisi  di  irrogazione delle sanzioni per i
quali  alla  data  di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al   contraddittorio  di  cui  agli  articoli  5  e  11  del  decreto
legislativo  19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di  constatazione  relativamente ai quali, alla medesima data, non e'
stato  notificato  avviso  di  accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio.  Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro
il  16  marzo  2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili
per  la  definizione  di  obblighi  ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la  rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al  comma  44,  lettera  a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini  per  la  proposizione  del  ricorso  avverso  gli  avvisi di
accertamento,  gli  atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle  sanzioni,  di  cui  al  primo  periodo,  nonche' quelli per il
perfezionamento   della   definizione   di   cui  al  citato  decreto
legislativo   n.   218   del   1997,  relativamente  agli  inviti  al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
   49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla  lettera  a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge;  si  intende,  comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato.  Le  somme dovute sono
versate  entro  il  16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche  ratealmente  in  un  massimo  di  sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano  i  50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il  predetto  termine  del  16  marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
   50.  Gli  ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli  articoli  7,  8,  9,  9-bis,  11,  14,  15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica  delle  dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati,    rispettivamente,    con   decreti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2, ultimo periodo, del
decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma  1,  lettera  b),  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
   51.  Per  i  soggetti  che,  anteriormente alla data di entrata in
vigore  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, hanno gia'
effettuato  versamenti  utili  per  la  definizione  di  obblighi  ed
adempimenti  tributari  ai  sensi  degli  articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo  34  del  citato  decreto-legge  n. 269 del 2003, delle
medesime  definizioni  relativamente  ad  altri  periodi  di imposta,
ovvero  ad  altro  settore  impositivo,  nonche'  a diversi avvisi di
accertamento,  atti  di  contestazione,  avvisi  di irrogazione delle
sanzioni,  inviti  al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto  legislativo  19  giugno  1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
   52.  Ai  fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito  d'impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001,    ricavi    o   compensi   inferiori   a   quelli   risultanti
dall'applicazione  degli  studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5  dello  stesso  articolo  33,  a  condizione  che  provvedano  alla
definizione  del  periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi  del  comma  44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le
percentuali  di  incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati   a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore, ovvero dei parametri.
   53.  Il  comma  22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
   "22.  Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro  il  predetto  termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al
primo  periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,
con  effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate  al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
   54.  All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
   "2-quater.  Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo  2435  del codice civile puo' essere effettuato mediante
trasmissione  telematica  o  su supporto informatico degli stessi, da
parte  degli  iscritti  negli  albi  dei  dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
   2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione
di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che i documenti trasmessi sono
conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e'
tenuta  al  deposito degli originali presso il registro delle imprese
su  richiesta  di  quest'ultimo.  Gli  iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale,   incaricati  dai  legali  rappresentanti  della  societa',
possono  richiedere  l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui  redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un
notaio".
   55.  All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato";
   b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono
sostituite  dalle  seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro";
   c)  le  parole:  "Alcole  etilico:  lire  1.146.600  per ettolitro
anidro"  sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87
per ettolitro anidro".
   56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento
dell'aliquota  di  accisa  e  dal  conseguente incremento del gettito
dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  sono  utilizzate  a  parziale
copertura   degli  oneri  recati  dal  terzo  periodo  del  comma  53
dell'articolo  3,  nonche'  per  l'applicazione,  per  il  periodo di
imposta  in  corso  al  31  dicembre 2004 e per il periodo di imposta
successivo,  e  nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno   degli   anni   interessati,   delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  21,  comma  1,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti  la  deduzione  forfettaria  in  favore  degli  esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
   57.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
dall'articolo  2,  comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite   le   seguenti:   ",  al  netto  della  deduzione  prevista
dall'articolo  10,  comma  3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,";
   b)  al  comma  1,  le parole: "reddito concorrono" sono sostituite
dalle  seguenti:  "reddito  complessivo,  al  netto  della  deduzione
prevista  dall'articolo  10,  comma  3-bis,  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le  relative pertinenze,
concorrono".
   58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i
contribuenti,  e  di  rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate
provvede  alla  erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base  alle  dichiarazioni  dei  redditi  presentate fino al 30 giugno
1997,  senza  far  valere  la  eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti.
   59.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  dicembre  1999,  n.  544, all'articolo 8, comma 1, le
parole  da:  "previsti"  fino  a:  "cinquanta  milioni  di lire" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "che  effettuano spettacoli viaggianti,
nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di
affari non superiore a cinquantamila euro".
   60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)   dopo   le   parole:  "dei  soggetti  convenzionati  ai  sensi
dell'articolo  3,  commi  1  e  11,  del decreto del Presidente della
Repubblica  del  22  luglio  1998, n. 322" sono inserite le seguenti:
"nonche'  dei  soggetti  incaricati  di  cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";
   b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "ovvero, per i
predetti  soggetti  incaricati,  ad una somma pari al dieci per cento
della  sanzione  minima  prevista  dall'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
   61.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322, all'articolo 3, dopo il comma
3-bis e' inserito il seguente:
   "3-ter.   Ai   soggetti   di  cui  al  comma  3  incaricati  della
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  spetta un compenso, a
carico   del   bilancio   dello  Stato,  di  euro  0,5  per  ciascuna
dichiarazione  elaborata  e trasmessa mediante il servizio telematico
Entratel.  Il  compenso  non  costituisce  corrispettivo agli effetti
dell'imposta  sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi  sono  stabilite  con  decreto del Ministero dell'economia e
delle  finanze.  La  misura  del  compenso e' adeguata ogni anno, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione
di  una  percentuale  pari  alla variazione dell'indice dei prezzi al
consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente".
   62.  A  decorrere  dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell'articolo   21  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
assicurate  ulteriori  maggiori  entrate  annue pari a 650 milioni di
euro.
   63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5  dell'articolo  52  del  testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento.
   64.  All'articolo  14,  comma  2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"100 milioni di euro".
   65.  Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  "degli  utili  distribuiti"  sono sostituite dalle
seguenti:  "dei  proventi  cui  al  comma  37",  dopo  le parole: "la
provincia  di  Lecco,"  sono  inserite  le seguenti: "la provincia di
Varese"  e  sono  soppresse  le  seguenti: ", la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
   66.  Il  termine  di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388, come modificato dall'articolo 52, comma 24,
lettera  a),  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, e' differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
   67.  Su  tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da
decubito  e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli,   idrogeli  in  forma  di  placche,  arginati,  schiume  di
poliuretano,  film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento,   medicazioni  non  aderenti  con  antisettico,  si  applica
l'aliquota  IVA  nella  misura  del  4  per  cento. L'efficacia delle
disposizioni   del   presente   comma   e'   subordinata,   ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea.
   68.  All'articolo  39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
   "14-bis.1.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma 14-bis e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea".
   69.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 47, secondo
comma,  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata  allo  Stato  dell'otto  per mille dell'imposta sul reddito
delle  persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004.
   70.  Sono  abrogati  i  commi  6,  9, 11 e 24 dell'articolo 32 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

                                     Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  oneri sociali e di personale e per il
         funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
   1.  Il  sistema  universitario  concorre  alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza  pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo
che  il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti  e  a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile,  da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente
alla   determinazione  del  fabbisogno  finanziario  programmato  per
ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane,   tenendo  conto  degli  obiettivi  di  riequilibrio  nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema  universitario,  garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita'  formative  e tenendo conto delle necessita' relative ai
corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi
dell'attivita' didattica.
   2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale
italiana  (ASI),  l'Istituto  nazionale  di  fisica nucleare (INFN) e
l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2004-2006  garantendo  che il fabbisogno finanziario da
essi  complessivamente  generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno   determinato   a   consuntivo  nell'esercizio  precedente
incrementato   del   5  per  cento  per  ciascun  anno.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  attivita'  produttive,
procede  annualmente  alla  determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ente.
   3.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  possono stipulare accordi di
programma,  impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private,  ivi  comprese  le  piccole  e medie imprese, per sviluppare
ricerche  nei  settori  ad  alta  tecnologia  e  su temi di interesse
strategico   per   le   industrie   del   Paese,   prevedendo   anche
l'interscambio  di  conoscenze  per favorire la realizzazione di tali
programmi e attivita'.
   4.  Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori
strategici  per  la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi  di  programma  con  enti  e  imprese pubblici e privati, ivi
comprese  le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici   e   di   ricerca   per  la  formazione  di  nuove  figure
professionali  e  manageriali nei settori di interesse strategico per
l'attuazione      delle      politiche      comunitarie     e     per
l'internazionalizzazione delle imprese.
   5.  Non  concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario
annuale  dell'ASI,  i  pagamenti  relativi alla contribuzione annuale
dovuta  all'Agenzia  spaziale  europea  (ESA), in quanto correlati ad
accordi   internazionali,   nonche'  i  pagamenti  per  programmi  in
collaborazione  con  la medesima ESA e programmi realizzati con leggi
speciali,  ivi  compresa  la  partecipazione  al  programma  "Sistema
satellitare  di  navigazione  globale  GNSS-Galileo",  ai sensi della
legge  29  gennaio  2001,  n.  10,  e  dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
   6.  Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il
2004  del  CNR,  si  tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti  dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
   7.  Il  fabbisogno  finanziario  annuale  di cui ai commi 1 e 2 e'
incrementato  degli  oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
   8.  Per  l'anno  2004  e'  istituito  un Fondo di riserva di 1.200
milioni  di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace.
   9.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare
al  Parlamento  copia  delle  deliberazioni relative all'utilizzo del
Fondo  di  cui  al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
   10.  Ferma  restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma
5,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione  dei  debiti  pregressi  nei  confronti di enti, societa',
persone  fisiche,  istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le
seguenti spese:
   a)  100  milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2005  e  2006  per  i debiti contratti dall'ex
Ministero  delle  finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2000;
   b)  171  milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
per  i  debiti  contratti  dal  Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2003.
   11.  Gli  importi  di  cui  al comma 10 sono iscritti in specifici
fondi,  rispettivamente,  nello  stato  di  previsione  del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero dell'interno, per
essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di
base  interessate,  con  decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali  del  bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
   12.  Al  fine  di  provvedere  all'estinzione  delle anticipazioni
effettuate  per  spese  di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31
dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
   13.  Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del
Trattato  Lateranense  tra  la  Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
dalla  legge  27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima
di  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 e di 4 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2005,   da   iscrivere   in  apposita  unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'
delle  erogazioni  a  favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da emanare entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
   14.  Per  le  finalita'  di  controllo, trasparenza e contenimento
della  spesa  pubblica,  la  Banca  d'Italia  trasmette  al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  le  informazioni  in  merito  alle
operazioni  finanziarie  poste  in  essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita'
e  tempi  indicati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
   15.  Per  le  medesime  finalita' di cui al comma 14, all'atto del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche  con  onere  di  ammortamento  a totale carico dello Stato,
l'istituto  finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia  e  delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo
dell'operazione  finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalita'  e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
   16.  Ai  sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
le  regioni  a  statuto  ordinario, gli enti locali, le aziende e gli
organismi  di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del
testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione  delle  societa'  di capitali costituite per l'esercizio di
servizi   pubblici,  possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per
finanziare  spese  di  investimento.  Le  regioni a statuto ordinario
possono,   con  propria  legge,  disciplinare  l'indebitamento  delle
aziende  sanitarie  locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di
cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento.
   17.  Per  gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento,
agli  effetti  dell'articolo  119,  sesto  comma, della Costituzione,
l'assunzione  di  mutui,  l'emissione  di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni  di  flussi  futuri  di  entrata  non  collegati  a
un'attivita'  patrimoniale  preesistente  e  le cartolarizzazioni con
corrispettivo  iniziale  inferiore  all'85  per  cento  del prezzo di
mercato  dell'attivita'  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato  da
un'unita'   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,  inoltre,
indebitamento  le  operazioni  di  cartolarizzazione  accompagnate da
garanzie  fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni
e   le  cessioni  di  crediti  vantati  verso  altre  amministrazioni
pubbliche.  Non  costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono  di  superare,  entro  il  limite  massimo stabilito dalla
normativa  statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di
effettuare  spese  per  le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio.  Modifiche  alle  predette  tipologie di indebitamento sono
disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
   18.   Ai   fini  di  cui  all'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, costituiscono investimenti:
   a)   l'acquisto,   la   costruzione,   la  ristrutturazione  e  la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia residenziali che non residenziali;
   b)   la  costruzione,  la  demolizione,  la  ristrutturazione,  il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
   c)    l'acquisto    di    impianti,    macchinari,    attrezzature
tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
   d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
   e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
   f)  le  partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti  della  facolta'  di  partecipazione  concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
   g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
   h)  i  trasferimenti  in  conto  capitale  in  favore  di soggetti
concessionari  di  lavori  pubblici  o  di  proprietari  o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici   o  di  soggetti  che  erogano  servizi  pubblici,  le  cui
concessioni  o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti   agli   enti  committenti  alla  loro  scadenza,  anche
anticipata.  In  tale  fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore  del  concessionario  di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
   i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici  attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale   aventi  finalita'  pubblica  volti  al  recupero  e  alla
valorizzazione del territorio.
   19.  Gli  enti  e  gli  organismi  di  cui al comma 16 non possono
ricorrere  all'indebitamento  per  il  finanziamento  di conferimenti
rivolti  alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al
ripiano  di  perdite.  A  tale  fine l'istituto finanziatore, in sede
istruttoria,   e'   tenuto   ad  acquisire  dall'ente  l'esplicazione
specifica  sull'investimento  da  finanziare  e  l'indicazione che il
bilancio  dell'azienda  o della societa' partecipata, per la quale si
effettua  l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
   20.  Le  modifiche  alle  tipologie  di  cui ai commi 17 e 18 sono
disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT.
   21.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel  quadro  del  coordinamento  della  finanza  pubblica di cui agli
articoli  119  e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da
16  a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome  di  Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
   22.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure di liquidazione degli
indennizzi  previsti  dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  del  tesoro  e'
autorizzato   a   stipulare   apposite   convenzioni   con   societa'
direttamente  controllate  dallo  Stato  o  con enti pubblici, con le
quali  affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata  legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati
e di una commissione per la gestione.
   23.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante  utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo
di  cui  all'articolo  49,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
   24.  Le  disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991,
n.   344,   relative  all'aumento  degli  importi  delle  provvidenze
economiche  previste  dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore
dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge
13  luglio  1995,  n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile
1998,  n.  89,  continuano  ad  applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
2001.  A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro
per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
   25.  Fino  al  31  dicembre  2003, la determinazione degli importi
dell'IVA  da  rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali  interessati  ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre  1999,  n.  472,  e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA
spettanti  alle  regioni  a  statuto ordinario in base alla normativa
vigente.  E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno
degli   anni  2004,  2005  e  2006  per  ristorare  i  predetti  enti
territoriali  dei  maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in
cui  il  rimborso  e'  stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
   26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano  ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di
cui al comma 25.
   27.  Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni
e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle
unioni  di  comuni  che  abbiano  effettivamente attivato l'esercizio
associato di servizi.
   28.  Gli  enti  locali  di  cui all'articolo 2, comma 1, del testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  hanno  facolta' di
utilizzare   le  entrate  derivanti  dal  plusvalore  realizzato  con
l'alienazione  di  beni  patrimoniali,  inclusi  i beni immobili, per
spese,  aventi  carattere  non permanente, connesse alle finalita' di
cui  all'articolo  187,  comma  2,  del  citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   29.  I  compensi  che  gli  enti locali, ai sensi dell'articolo 18
della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
ripartiscono,  a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura
non  superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera
o  di  un  lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori
connessi  alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico degli enti stessi.
   30.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto   legislativo   18   febbraio   2000,  n.  56,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  limitatamente  all'anno  2004,  e'
autorizzato   a   concedere   alle   regioni   a   statuto  ordinario
anticipazioni,  da  accreditare  sulle  contabilita'  speciali di cui
all'articolo  66  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, in essere
presso  le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per  cento  delle  somme  previste  per  ciascuna  regione  a statuto
ordinario  a  titolo  di  IRAP  e di addizionale regionale all'IRPEF,
quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche'
a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta
formulata,  per  lo  stesso  anno 2004, dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000.
   31.  Limitatamente  all'anno  2004,  il  Ministero dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  a  concedere  alle regioni Sicilia e
Sardegna  anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale
all'IRPEF  e  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente, quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
   32.  Ai  fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a
carico  dello  Stato  dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti  a  carico  delle  regioni,  di  cui  all'articolo  4 del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  agli  articoli  48  e 50 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti
delle  regioni  per  le  quali sia verificato il mancato rispetto dei
predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello
del  finanziamento  corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
   33.  Nelle  more  della deliberazione del CIPE e della proposta di
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56,
nonche'  della  stipula  di  specifico Accordo tra Governo, regioni e
province  autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione
del  procedimento  di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma   32,   le   anticipazioni  sono  commisurate  al  livello  del
finanziamento  corrispondente  a  quello  previsto  dall'Accordo  tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, di cui al comma 32.
   34.  Sono  autorizzati,  in sede di conguaglio, eventuali recuperi
che  dovessero  rendersi  necessari  anche  a  carico  delle  somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
   35.  I  trasferimenti  erariali  per l'anno 2004 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo  31,  comma  1,  primo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289.  Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,
pari  a  180  milioni  di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo
49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in
misura  del  50  per  cento  del  totale  in favore dei comuni di cui
all'articolo  9,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  e  per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei
comuni.
   36.  Per  l'anno  2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalita'  dei  contributi  attribuiti  a  valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
   37.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 14 dell'articolo 31 della
legge  27  dicembre  2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di
debito   e  credito  tra  province  ovvero  tra  queste  e  lo  Stato
conseguenti  ad  errate  attribuzioni  di  somme  dovute  a titolo di
imposta   sulle   assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli
anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
   38.  Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
   39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito,  nell'ambito  della  unita' previsionale di base 6.1.1.2 -
Uffici  all'estero,  un  fondo  da  ripartire  per eventuali maggiori
esigenze  per  consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la
cui   dotazione  iniziale  e'  commisurata  al  10  per  cento  degli
stanziamenti  per  consumi  intermedi  iscritti nella medesima unita'
previsionale  di  base,  che  vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione  del  fondo  e'  disposta con decreti del Ministro degli
affari   esteri  comunicati,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
   40.  All'articolo  5  della  legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il
quinto comma sono inseriti i seguenti:
   "A  seguito  di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero
ed  in  attesa  dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di
cui  all'articolo  2,  la competente direzione generale del Ministero
degli   affari  esteri  puo'  autorizzare,  previa  comunicazione  al
competente  Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli  affari  esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche e gli uffici
consolari  a  prelevare  somme  dai  rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
   Ad  operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata
del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure
previste  dall'articolo  6  della  presente  legge  e dai decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6 agosto 2003, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli  articoli  3,  6  e  7  del  regolamento  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto
versamento   viene   data  comunicazione,  a  cura  della  competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del  tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
   41.  All'articolo  80,  comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole:  "da  emanare  entro  il  28  febbraio  2003," sono
soppresse.
   42.  All'articolo  80,  comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  dopo  le  parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono
inserite le seguenti: "di ciascun anno".
   43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari, emana disposizioni
per   razionalizzare   i  flussi  di  erogazione  finanziaria  e  per
semplificare  le  procedure relative alla gestione delle attivita' di
cooperazione   internazionale,   con   particolare  riferimento  alle
procedure    amministrative    relative   alle   organizzazioni   non
governative.
   44.  Per  gli  oneri  derivanti  dall'assunzione,  per  il periodo
febbraio   2004-febbraio   2005,   della   Presidenza   italiana  per
l'organizzazione  dell'attivita'  della "International Task Force per
l'educazione,  il  ricordo  e  la  ricerca  relativi  alla  Shoah" e'
autorizzata,  per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere
nello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
   45.  L'articolo  10  della  legge  14  dicembre  2000,  n. 376, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  10.  -  (Copertura  finanziaria)  -  1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione  degli  articoli  3  e  4,  nella  misura  massima di
3.500.000  euro  annui,  a  decorrere dal 2004 sono posti a carico di
apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
Ministero della salute".
   46.  Ai  fini  di  quanto  disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005
gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse da
destinare  alla contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita',  comportanti  incrementi  nel limite massimo dello 0,2
per  cento,  sono  quantificati  complessivamente in 1.030 milioni di
euro  per  l'anno  2004  ed  in 1.970 milioni di euro a decorrere dal
2005.
   47.   Le   risorse   per   i   miglioramenti   economici   e   per
l'incentivazione  della  produttivita' al rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro
per  l'anno  2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005
con  specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e
di  690  milioni  di  euro, per il personale delle Forze armate e dei
Corpi  di  polizia  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,  e  successive  modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal
primo  periodo  e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di
200  milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio
del  personale  delle  Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive
modificazioni,  in  relazione alle pressanti esigenze connesse con la
tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica anche con riferimento
alle   attivita'   di   tutela  economico-finanziaria,  della  difesa
nazionale  nonche'  con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in
campo internazionale.
   48.  Le  somme  di  cui  ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui  al  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  costituiscono  l'importo  complessivo  massimo di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
   49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti   pubblici   diversi   dall'amministrazione  statale  gli  oneri
derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'
quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale  di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede  di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, i
comitati  di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
risorse    e   alla   determinazione   della   quota   da   destinare
all'incentivazione  della  produttivita',  attenendosi,  quale  tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma
46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
   50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27
dicembre  2002,  n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale  2002-2003,  ivi  comprese  le  spese  di cui all'ultimo
periodo  del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai
fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di
cui  all'articolo  29,  commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre
2002,  n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni   a   statuto  ordinario  di  cui  alle  disposizioni  recate
dall'articolo   1  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
   51.  A  decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti
locali  in  relazione  agli  oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento  economico  al  personale  immesso  nei ruoli speciali ad
esaurimento,  di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986,  n.  730,  gia'  consolidati  nel Fondo di cui all'articolo 39,
comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro
tetto  massimo,  sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti  per  l'anno  2003.  Per  i  comuni  che  non certificheranno il
mantenimento  del  requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli
anni  successivi,  sara'  effettuata  una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.
   52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione  a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria  e'  incrementato,  in  via  aggiuntiva  rispetto  a quanto
stabilito  dal  predetto  Accordo,  di 550 milioni di euro per l'anno
2004  e  di  275  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2005 per far
fronte  ai  maggiori  oneri  di  personale  del  biennio contrattuale
2002-2003.
   53.  Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma  2,  e  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese le Forze armate, i
Corpi  di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto   di   procedere   ad   assunzioni   di   personale  a  tempo
indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di personale relative a
figure  professionali  non  fungibili la cui consistenza organica non
sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle  relative alle categorie
protette.  Per  le  Forze  armate,  i  Corpi  di  polizia  e il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  fatte  salve  le assunzioni
autorizzate  per  l'anno  2003  e  non ancora effettuate alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con
la  professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui  al  decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite  degli  oneri  indicati  dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  39  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni   di   ricercatori  delle  universita'  e  degli  enti  ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data   del   31  ottobre  2003.  Per  le  universita'  continuano  ad
applicarsi,  in  ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine    e'    istituito    presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede al
trasferimento  alle  singole  universita'  ed  enti  delle occorrenti
risorse  finanziarie.  Per  le  amministrazioni  dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita'  e  gli  enti  di  ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge.  Per  le  autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario  nazionale  sono  fatte  salve  le  assunzioni  previste  e
autorizzate  con  i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
14  ottobre  2003,  e  non  ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si  applicano  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato,
anche  ai  fini  dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di
200 unita'.
   54.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 53, per effettive,
motivate  e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle  procedure  di  mobilita',  da  effettuare  secondo  le vigenti
disposizioni  legislative  e  contrattuali,  le amministrazioni dello
Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non  economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui
all'articolo  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad  una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine  e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  con  uno
stanziamento  pari  a  70  milioni  di  euro per l'anno 2004 ed a 280
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
   55.  Le  deroghe  di  cui  al comma 54 sono autorizzate secondo la
procedura  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono  le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di
apposito  modello  recante  criteri  e  parametri  individuati  dalla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
delle    procedure    di    autorizzazione    delle   assunzioni   e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti  connessi  alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali,  alla  difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla  prevenzione  e  vigilanza  antincendi e alla protezione civile,
alla  tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore
della  giustizia,  alla  tutela  del  consumatore  e alla sicurezza e
ricerca  agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori  di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori  di  concorso  per  ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente  tecnologo  e  degli  idonei nelle procedure di valutazione
comparativa     a    professore    universitario.    Sono    altresi'
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da
parte  dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno  in
correlazione   all'effettiva   restituzione  a  compiti  direttamente
operativi   di   personale   dei  ruoli  della  Polizia  di  Stato  e
dell'amministrazione   penitenziaria  in  correlazione  all'effettiva
restituzione  a compiti direttamente operativi di personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
   56.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  53, 54 e 55, e'
comunque   consentito   il  trasferimento  dei  docenti  universitari
dall'universita'  nella  quale prestano servizio ad altra universita'
statale.
   57.  Il  pubblico  dipendente che sia stato sospeso dal servizio o
dalla  funzione  e,  comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere
collocato  anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento
penale  conclusosi  con sentenza definitiva di proscioglimento, anche
se  gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ha  il  diritto  di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge,
per   un  periodo  pari  a  quello  della  durata  complessiva  della
sospensione  ingiustamente  subita,  anche  in  deroga  ad  eventuali
divieti  di  riassunzione  previsti  dal  proprio ordinamento, con il
medesimo  trattamento  giuridico  ed  economico  a  cui avrebbe avuto
diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite con
regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   58.  Le  disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano
ai  magistrati  ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori  dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative  federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in
attesa  della  completa  attuazione  della legge 21 dicembre 1999, n.
508,  al  personale  delle  Accademie  di  belle arti, dell'Accademia
nazionale  di  danza,  dell'Accademia  nazionale  di arte drammatica,
degli   Istituti   superiori   per   le   industrie  artistiche,  dei
Conservatori  di  musica  si  applica,  in  materia di assunzioni, la
disciplina  autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le
regioni  e  le  autonomie  locali,  nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  e  l'Unioncamere  si applicano le disposizioni di cui al
comma 60.
   59.  Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile
di  fronteggiare  le  molteplici  situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' autorizzata ad assumere
personale,  mediante  concorsi  pubblici,  nel  limite massimo di 180
unita',  da  assegnare  al  predetto  Dipartimento.  Con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica,  sono  definiti  le  qualifiche,  i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale
in  servizio  presso  il  Dipartimento  stesso  con contratto a tempo
determinato,  ovvero  in  posizione  di  comando o di fuori ruolo. Il
personale  di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino
alla  conclusione  delle predette procedure concorsuali. E' garantito
in  ogni  caso  un  adeguato  accesso  dall'esterno.  Ai  fini di una
graduale  copertura  dei  posti,  sono  autorizzate, per l'anno 2004,
assunzioni  per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni
per  ulteriori  130  unita'.  All'onere derivante dall'attuazione del
presente  comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3
milioni  di  euro,  a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a
1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui  al  comma  54  e,  quanto  a  4,55  milioni  di euro a decorrere
dall'anno  2005,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  relative
all'autorizzazione  di  spesa  di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
   60.  Ai  fini  del  concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di   Conferenza   unificata,  sono  fissati  per  le  amministrazioni
regionali,  per  le  province  e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita'  interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  criteri  e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per  l'anno  2004.  Tali  assunzioni,  fatto  salvo  il  ricorso alle
procedure  di  mobilita',  devono,  comunque, essere contenute, fatta
eccezione  per  il  personale  infermieristico del Servizio sanitario
nazionale,  entro  percentuali  non  superiori  al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto
conto,  in  relazione  alla  tipologia  degli  enti, della dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
della  essenzialita'  dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario    nazionale   possono   essere   disposte   esclusivamente
assunzioni,  entro  i  limiti  predetti, di personale appartenente al
ruolo  sanitario.  Non  puo'  essere,  in  ogni  caso,  stabilita una
percentuale  superiore  al  20 per cento per i comuni con popolazione
superiore  a  5.000  abitanti  e  le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma  3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle   entrate   sia   superiore   alla  media  nazionale  per  fasce
demografiche.  I  singoli  enti  in  caso  di assunzioni di personale
devono  autocertificare  il  rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita'  interno  per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti
di  cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al  comma  53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno   2004   trovano   applicazione  in  via  provvisoria  e  fino
all'emanazione   degli   stessi   le  disposizioni  dei  decreti  del
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  del  12  settembre  2003,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le
province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
non  abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno  2003  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,
della  legge  27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa  autocertificazione  degli  enti,  le  assunzioni  connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui  onere  sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata  assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le  camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con
decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti   a  fissare  criteri  e  limiti  per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  nel  rispetto  delle  percentuali  di cui al presente
comma.
   61.  I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche che per l'anno 2004
sono  soggette  a  limitazioni  delle assunzioni sono prorogati di un
anno.  La  durata  delle  idoneita'  conseguite  nelle  procedure  di
valutazione  comparativa  per  la  copertura  dei posti di professore
ordinario  e  associato  di  cui  alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive  modificazioni,  e'  prorogata  per l'anno 2004. In attesa
dell'emanazione  del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto  delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici  concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
   62.  I  Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, della
giustizia,  della  salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con
contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
dell'articolo  34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero  dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino   al   31  dicembre  2004  del  personale  utilizzato  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004,
puo'  altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni
di  euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1,
della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  mediante  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nonche'  a stipulare le
convenzioni   previste   dal   comma  2  dello  stesso  articolo;  ai
conseguenti  oneri  si  fa  fronte  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   63.  Le  procedure  di  conversione  in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato   dei   contratti   di   formazione  e  lavoro  di  cui
all'articolo  34,  comma  18,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle  modalita'  previste  dai  commi da 53 a 71 per l'assunzione di
personale  a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il  personale  interessato  alla  predetta  conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2004.
   64.   I   comandi   del  personale  delle  Poste  italiane  Spa  e
dell'Istituto  poligrafico  e  Zecca dello Stato, di cui all'articolo
34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al
31 dicembre 2004.
   65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono
avvalersi  di  personale  a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto    dall'articolo   108   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  o  con  convenzioni  ovvero con contratti di
collaborazione   coordinata  e  continuativa,  nei  limiti  di  spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive  modificazioni. La spesa per il personale a tempo
determinato  in  servizio  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato
nell'anno  2004,  assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non  puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno
2003.   Le   limitazioni   di  cui  al  presente  comma  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle regioni e delle autonomie locali,
fatta  eccezione  per  le province e i comuni che per l'anno 2003 non
abbiano  rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si
applica  quanto  disposto  dall'articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre   2002,   n.   289,  nonche'  nei  confronti  del  personale
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
   66.   Il   Ministero   della   giustizia,   per  far  fronte  alle
straordinarie      esigenze      operative      del      Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria,  provvede  all'acquisizione  di
personale  civile  con  professionalita'  nei settori socio-educativo
tecnico  e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di
mobilita'.  In  caso  di  esito  negativo  delle  predette  procedure
l'Amministrazione   puo'  avvalersi  di  personale  assunto  a  tempo
determinato  entro  un  limite  di  spesa  di  6  milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
   67.  La  definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e' confermata nel limite di 320 unita' previsto
per  la  pianta  organica  provvisoria.  La  ripartizione  dei  posti
suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella  del  personale con contratto a tempo determinato e quella del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando  ovvero provvedimenti analoghi,
questi   ultimi   nel   limite  massimo  di  30  unita',  nonche'  la
ripartizione  del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con  regolamento  adottato  dall'Autorita'  con  le  modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  9,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, ad
invarianza  di  spesa  con  riferimento agli stanziamenti di bilancio
previsti  per  il  funzionamento  dell'Autorita'.  I  posti  di ruolo
previsti  per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente
periodo  possono  essere  coperti,  anche  mediante  le  procedure di
mobilita'  previste  dalla  normativa vigente, da dipendenti pubblici
che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge, risultino
da  almeno  dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento  di  distacco  presso  l'Autorita'.  La  disciplina del
personale   con   contratto   a   tempo   determinato   e'  stabilita
dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
   68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore
di  sanita'  (ISS),  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  gli  Istituti di ricovero e cura a
carattere   scientifico   (IRCCS),  l'ASI,  l'ENEA,  nonche'  per  le
universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque  salve  le  assunzioni  a  tempo determinato e la stipula di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per gli studenti, i cui
oneri  non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o  del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.
   69.  Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le  agenzie e gli enti pubblici non economici
con  organico  superiore  a  200  unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1 per cento rispetto a
quello  in  servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche  di reclutamento di personale al principio del contenimento
della  spesa  in  coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza   pubblica.  A  tal  fine,  secondo  modalita'  indicate  dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli  organi  competenti  ad  adottare  gli atti di programmazione dei
fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle  predette
amministrazioni  i  dati  previsionali  dei  fabbisogni. Per le Forze
armate,  i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
trovano  applicazione,  per  ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani
previsti  dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
   70.  A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri
ausiliari  di  cui  all'articolo  21 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 34, comma 8,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, l'Arma dei carabinieri e'
autorizzata,  nei  limiti  di  spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2004,  190  milioni  di  euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2006,   ad  arruolare  contingenti  annui  di
carabinieri  in  ferma  quadriennale  comunque  non superiori a 2.490
unita'  nell'anno  2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28
dicembre  2001,  n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai  concorsi  per  gli  arruolamenti  di  cui  al  presente  comma e'
inferiore  al  parametro  di  riferimento  stabilito  con decreto del
Ministro   della   difesa  in  funzione  del  numero  dei  potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso,  per  i  posti  riservati  ai  volontari delle Forze armate
eventualmente   non  coperti  si  provvede  mediante  i  reclutamenti
ordinari.
   71.   Per   sopperire   a   straordinarie   esigenze  di  supporto
amministrativo,  il  Consiglio  di  Stato, i tribunali amministrativi
regionali,  la  Corte  dei  conti  e l'Avvocatura dello Stato possono
avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle
vigenti   disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  materia  di
mobilita'  e,  comunque,  nel  limite  complessivo di 300 unita', del
personale  dipendente,  alla  data  del  7  luglio 2002, del Comitato
olimpico   nazionale   italiano  (CONI),  nonche'  di  enti  pubblici
interessati  da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto
del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
definizione  delle  modalita' di trasferimento del predetto personale
ed  alla  ripartizione  delle unita' tra le predette amministrazioni.
Con  le  medesime  deroghe  e  modalita',  le  citate amministrazioni
possono  avvalersi  del  personale  in  servizio presso l'Agenzia del
demanio  che  ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra  pubblica  amministrazione.  Il  medesimo personale in servizio
presso  l'Agenzia  del  demanio  puo' essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
   72.  L'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  luglio  1995,  n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni   ivi   previste   sono  attribuite  esclusivamente  al
personale  percettore  dell'indennita'  operativa di base di cui alla
Tabella  riportata  al  comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni,  ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.  255.  L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si  interpreta  nel  senso  che  l'emolumento  ivi  previsto  compete
esclusivamente  ai  colonnelli  e  ai brigadieri generali delle Forze
armate,  nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi
di  Polizia  e  non  e'  computabile  ai  fini  dell'attribuzione dei
trattamenti  di  cui  all'articolo  5, commi 3 e 3-bis, della legge 8
agosto   1990,  n.  231,  ed  agli  articoli  43,  commi  sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121.  Gli  importi  erogati  o  da  erogare in esecuzione di sentenze
passate  in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente
comma  rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con
i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
   73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
norme  ivi  richiamate  si  interpretano  nel senso che il divieto di
procedere  all'aggiornamento  delle  indennita',  dei compensi, delle
gratifiche,  degli  emolumenti  e dei rimborsi spesa si applica anche
alle  misure  dell'assegno  di  confine di cui alla legge 28 dicembre
1989, n. 425, e successive modificazioni.
   74.  L'articolo  8  delle  norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo  28  luglio  1989, n. 271, si interpreta nel senso che la
domanda   prodotta   dagli   ufficiali  e  dagli  agenti  di  polizia
giudiziaria  della  Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo   della   guardia   di  finanza  e'  da  considerare,  ai  fini
dell'applicazione  della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
   75.  Ai  fini  del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  che  si reca in missione o viaggio di servizio presso
le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione  dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia  e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di
viaggio aereo nella classe economica.
   76.  Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e' autorizzato a prorogare,
limitatamente  all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in
deroga  alla  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente   con   i   comuni,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937  milioni  di  euro,  di  misure di politica attiva del lavoro,
riferite  a  lavoratori  impiegati  in ASU nella disponibilita' degli
stessi  comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti
dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate
in  vigenza  dell'articolo  10,  comma  3, del decreto legislativo 1°
dicembre  1997,  n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,
non  ecceda  i  sessanta  mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
   77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di
cui  all'articolo  78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
   78.   Nelle   more  dell'attuazione  della  vicedirigenza  di  cui
all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
al   fine   di   tenere   conto  dei  nuovi  compiti  attribuiti  dal
decreto-legge   6   settembre   2002,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   31  ottobre  2002,  n.  246,  e  dal
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera
direttiva,  posizione economica C2, gia' in servizio alla data del 31
dicembre  1990  nella  ex VIII qualifica funzionale, e' inquadrato ai
sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella  IX  qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere,
ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella
posizione  economica  C3,  disponibili  per le riqualificazioni, sono
rideterminate  sottraendo  i posti in organico attribuiti al suddetto
personale.   Al   predetto  personale  e'  attribuita  la  decorrenza
economica  nel  nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154.  Sugli  emolumenti  arretrati
maturati  prima  del  1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la
rivalutazione  monetaria.  Le  controversie  pendenti,  promosse  dal
predetto  personale,  relative  all'applicazione  dell'articolo 7 del
decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di
diritto con compensazione delle spese di lite.
   79.   Ai   magistrati   che   esercitano   effettive  funzioni  di
legittimita'  presso  la  Corte  di  cassazione e la relativa Procura
generale,  a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del
Consiglio  di  Stato  e presso le sezioni giurisdizionali della Corte
dei   conti   centrale   e   la  relativa  Procura  generale  compete
l'indennita'  di  trasferta  per  venti  giorni  al  mese, escluso il
periodo  feriale,  ove  residenti  fuori  dal  distretto  della corte
d'appello di Roma.
   80.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 79, la spesa prevista e'
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro
dell'economia    e    delle    finanze   provvede   al   monitoraggio
dell'attuazione  del  presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati da
apposite   relazioni,   gli   eventuali   decreti  emanati  ai  sensi
dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
   81.  Al  fine  di  realizzare  l'omogeneizzazione  dei trattamenti
economici  accessori,  la  misura mensile dell'indennita' speciale di
seconda   lingua   prevista   per   il   personale   di  magistratura
dall'articolo  1  della  legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita
dai  decreti  del  Ministro  del  tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
   82.   Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato  a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro,
e  per  il  solo  esercizio  2004,  direttamente  con  i comuni nuove
convenzioni  per  lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per
l'attuazione  di  misure  di  politica  attiva  del lavoro riferite a
lavoratori   impegnati   in   attivita'   socialmente   utili,  nella
disponibilita',  da  almeno  un  quinquiennio,  di comuni con meno di
50.000 abitanti.
   83.  Dopo  l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e' inserito il seguente:
   "Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)
-  1.  Il  coordinamento  delle politiche per prevenire, monitorare e
contrastare   il   diffondersi   delle   tossicodipendenze,  e  delle
alcooldipendenze  correlate,  di  cui  al  testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
quale  sono  trasferite  le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse   allo  svolgimento  delle  competenze  gia'  attribuite  al
Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4,
comprese  quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
   2.  Il  Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative
sociali  di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n. 381, le comunita'
terapeutiche  e  i  centri  di  accoglienza  operanti nel campo della
prevenzione,  recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie  informazioni  e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
definendo   e   aggiornando   le   metodologie  per  la  rilevazione,
l'elaborazione,  la  valutazione e il trasferimento all'esterno delle
informazioni   sulle   tossicodipendenze.   Esso  opera  secondo  gli
indirizzi  del  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga  di  cui  all'articolo  1  del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni,  ferme  restando  le  competenze  attribuite  ad altre
amministrazioni  pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla
droga   e   recupero   delle   persone  dedite  all'uso  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope.
   3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al
Parlamento  una  relazione dettagliata sugli interventi effettuati in
attuazione  del  presente  articolo, con particolare riferimento alle
azioni  di  contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza, contenente
altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri
di  accoglienza,  ritenuti  validamente  idonei  alle  loro  funzioni
statutarie  da  una  apposita  Commissione  istituita,  senza nuovi o
maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".
   84.  All'articolo  1,  comma  7,  del  testo  unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni, le parole:
"Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti:
"Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
   85.  All'articolo  133,  comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "con
eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
   86.  All'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85
si  provvede  nei  limiti  delle risorse trasferite dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  nell'ambito  delle dotazioni
organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   87.  Il  decreto  previsto  dal comma 3-bis dell'articolo 24 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, e'
emanato  dal  Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo
2004,  anche  al  fine  di  indicare  le  linee  guida  generali  per
assicurare   la   massima  trasparenza  nelle  procedure  non  ancora
concluse.
   88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  l'articolo  459  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  459.  -  (Esoneri  e semiesoneri per i docenti con funzioni
vicarie)  -  1.  Nei  confronti  di  uno  dei docenti individuati dal
dirigente   scolastico   per   attivita'   di   collaborazione  nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma  dell'articolo  25,  comma  5, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale
di   lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  scuola,  di  cui
all'accordo  del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  188  del  14  agosto 2003, puo' essere
disposto  l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei
criteri indicati nei commi da 2 a 5.
   2.  I  docenti  di  scuola  dell'infanzia  ed  elementare  possono
ottenere  l'esonero  quando si tratti di circolo didattico con almeno
ottanta classi.
   3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti
di  istruzione  secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi
di  scuole  di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero
quando  si  tratti  di  istituti  e scuole con almeno cinquantacinque
classi,  o  il  semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
   4.  L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche
disposto  sulla  base  di  un numero di classi inferiore di un quinto
rispetto  a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di
scuole  o  istituti  funzionanti  con  plessi  di qualunque ordine di
scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
   5.  Negli  istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o
sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o
il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti
alla  vigilanza  delle  predette  sezioni staccate o sedi coordinate,
anche  se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma
1".
   89.   Nell'ambito   delle   attivita'  di  riconversione  previste
dall'articolo   1  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
gli    uffici    scolastici    regionali    istituiscono   corsi   di
specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti
a  classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli    provinciali,    individuate   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca 25 ottobre 2002,
prot.  n.  2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma
sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da
individuare  annualmente  nell'ambito  degli stanziamenti di bilancio
destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
   90.  I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a
classi  di  concorso  in esubero a livello provinciale e che siano in
possesso  del  prescritto  titolo di specializzazione per il sostegno
agli  alunni  disabili  sono  trasferiti  su  posti  di  sostegno; il
trasferimento  viene  disposto  a  domanda  e,  nel  caso  in cui gli
interessati  non  producano  domanda  o  non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
   91.  Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano
straordinario  e'  destinato un importo non inferiore al 10 per cento
delle  risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".
   92.  Per  l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo
1,  comma  3,  della  legge  28  marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a
decorrere  dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro
per i seguenti interventi:
   a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
   b)  interventi  di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
   c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
   d)  istituzione  del Servizio nazionale di valutazione del sistema
di istruzione.
   93.  Per  consentire  alle  istituzioni scolastiche l'affidamento,
nell'anno  2004,  delle  attivita'  in base ai contratti stipulati ai
sensi  dell'articolo  78,  comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
   94.  Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono inseriti i seguenti:
   "7-bis.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  7 sono individuati,
altresi',  i  limiti  di  reddito  per  l'attribuzione del contributo
medesimo.
   7-ter.  In  attesa  della  regolamentazione  del diritto-dovere di
istruzione  e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni
iscritti  alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali
continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
   95.  L'adeguamento  dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:
   a)  in  557,01  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
   b)  in  137,65  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
   96.  Conseguentemente  a quanto previsto dal comma 95, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004
in  15.208,02  milioni  di  euro  per le gestioni di cui al comma 95,
lettera  a),  e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 95, lettera b).
   97.  I  medesimi  complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  95,  lettera  a),  della somma di 1.101,12 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente  al  1°  gennaio  1989, nonche' al netto delle somme di
2,28  milioni  di  euro  e  di  52,92  milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
   98.  All'elenco  di  cui  all'articolo 3, primo comma, del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
   "23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
   99.  All'articolo  6,  secondo  comma, del decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in
fine,   il  seguente  periodo:  "In  alternativa  il  certificato  di
agibilita'  potra'  essere  richiesto dai lavoratori di cui al numero
23-bis)  del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente".
   100.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, e' aggiunto il seguente comma:
   "15-bis.  I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo
comma  dell'articolo  3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio
dello   Stato   16  luglio  1947,  n.  708,  provvedono  direttamente
all'adempimento  degli  obblighi  contributivi  di  cui  al  presente
articolo".
   101.  Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale
per  le  politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni, e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a
40  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2,
comma  7,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di
15  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004, 2005 e 2006 da
destinare  al  potenziamento  dell'attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica,  lo  Stato  concorre  al finanziamento delle regioni che
istituiscono   il  reddito  di  ultima  istanza  quale  strumento  di
accompagnamento  economico  ai  programmi  di  reinserimento sociale,
destinato  ai  nuclei  familiari a rischio di esclusione sociale ed i
cui  componenti  non  siano  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali
destinati a soggetti privi di lavoro.
   102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,
sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza  obbligatorie,  i  cui  importi risultino complessivamente
superare  un  importo  pari  a  venticinque  volte  quello  stabilito
dall'articolo  38,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato  annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma
5,  lettera  d),  della  predetta  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai   soggetti  nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le  forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle  di  cui  al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni,  e  al  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici,  inclusi  quelli  alle  dipendenze  delle regioni a statuto
speciale  e  degli  enti  di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive  modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione  speciale  ad
esaurimento  di  cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica   20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni  di
previdenza  per  il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto  alle  esattorie  e  alle  ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni   complementari   al   trattamento   di  base.  L'importo
complessivo  assoggettato al contributo non potra' comunque risultare
inferiore,  al  netto  dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo   periodo   del   presente  comma.  Gli  importi  dei  predetti
contributi,  al  netto  della  somma  corrispondente all'applicazione
dell'aliquota   marginale   prevista   dalla  normativa  vigente  per
l'imposta  sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di
cui al comma 101.
   103.  Con  uno  o  piu'  decreti  del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione dei commi 101 e
102.
   104.  In  relazione  alle  competenze  riconosciute  alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dallo  Statuto speciale e dalle
relative  norme  di  attuazione,  contenuti nel testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per
gli  aventi  diritto  ivi  residenti l'assegno di maternita', pari ad
euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine  di  nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo,  e'  concesso  ed  erogato dalle province medesime, a valere
sulle  risorse  all'uopo  corrisposte dall'apposita gestione speciale
dell'INPS.
   105.  Dopo  l'articolo  42  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
inserito il seguente:
   "Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle  amministrazioni  pubbliche)  -  1. Il genitore con figli minori
fino  a  tre  anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di
cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere  assegnato,  a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non  superiore  a  tre  anni,  ad  una sede di servizio ubicata nella
stessa  provincia  o regione nella quale l'altro genitore esercita la
propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un
posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo  assenso  delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale  dissenso  deve  essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono  essere  comunicati  all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
   2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si rendera'
disponibile ai fini di una nuova assunzione".
   106.  All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le
parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.
   107.  All'articolo  49,  comma  1,  del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  dopo  le parole: "e delle aziende sanitarie locali,"
sono  inserite  le  seguenti:  "degli  Istituti  di ricovero e cura a
carattere   scientifico   pubblici   e   privati   e  degli  ospedali
classificati,".
   108.  E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  Fondo  per  l'edilizia  a  canone  speciale,  con una
dotazione  finanziaria  di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004  e  2005  e  di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni
successivi  al  2006  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
   109.  Il  Fondo  di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei
cui  territori  si  trovano  i  comuni  ad  alta  tensione abitativa,
proporzionalmente  alla  popolazione  complessiva dei comuni compresi
negli   elenchi,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari.
   110.  Le  somme  assegnate  al  Fondo  di  cui  al  comma 108 sono
utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione
e  al  recupero  di  unita'  immobiliari  nei comuni ad alta tensione
abitativa,   destinate  ad  essere  locate  a  titolo  di  abitazione
principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
   111.  Ai  fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono individuate, nei limiti delle
disponibilita' di cui al comma 108:
   a)  le  agevolazioni  fiscali che possono essere concesse a favore
degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al
comma  110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione
dei  lavori,  la  sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio,
nonche'  gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
eventualmente  previsti  a  carico  dell'attuatore e per i successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
   b)  la  misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone
speciale  percepiti  in  attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono
alla determinazione della base imponibile dei percettori.
   112.   L'attuazione   dei   programmi  di  cui  al  comma  110  e'
condizionata  alla  stipula tra le imprese di costruzione e il comune
sul  cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi
stessi,  di  specifica  convenzione la cui efficacia e' soggetta alla
condizione   sospensiva  della  relativa  trascrizione  nei  registri
immobiliari.
   113.  I  contratti  di  locazione a canone speciale possono essere
stipulati   esclusivamente   con   soggetti   il  cui  reddito  annuo
complessivo,  riferito  al  nucleo  familiare, sia superiore a quello
massimo  previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi
di   edilizia   residenziale   pubblica,   ma  inferiore  all'importo
determinato,  ai  sensi  della  presente legge, dalla regione nel cui
territorio   si   trovano   le   unita'   immobiliari,  tenuto  conto
dell'andamento    del   mercato   delle   locazioni   immobiliari   e
dell'incidenza  tra  la  popolazione  residente  delle  situazioni di
disagio abitativo.
   114.  Le  unita'  abitative  realizzate o recuperate in attuazione
delle  disposizioni  del comma 110, la cui superficie complessiva non
puo'  essere  superiore  a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla
locazione  a canone speciale per la durata prevista della convenzione
di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque
anni  con  successivi  rinnovi  biennali.  I  rinnovi  possono essere
esclusi   solo  in  presenza  di  gravi  inadempienze  da  parte  del
conduttore  ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui
al  comma  113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per
cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
   115.  I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112,
possono  disporre  la riduzione del contributo commisurato agli oneri
di  urbanizzazione  o  al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai
contributi  stessi  nonche'  la  riduzione  dell'aliquota  ICI, anche
differenziando  tali benefici in relazione alle caratteristiche degli
interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
   116.  L'incremento  della  dotazione  del  Fondo  nazionale per le
politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dalla  presente  legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004
per le seguenti finalita':
   a)  politiche  per  la  famiglia  e  in  particolare per anziani e
disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
   b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
   c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
   d)  servizi  per  la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un
importo pari a 67 milioni di euro.
   117.  Gli  interventi  di  cui alle lettere c) e d) del comma 116,
limitatamente  alle  scuole  dell'infanzia,  devono  essere  adottati
previo  accordo  tra  i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
   118.  Per  gli  anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione   del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente  ai
contributi  di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera  a),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
   119.  All'articolo  18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124, le parole: "fino al termine di tale periodo,"
sono soppresse.
   120.  Nei  confronti  dei  fondi  di  previdenza complementare che
abbiano  presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  ai  sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del
decreto  legislativo  n.  124  del  1993, non trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8
agosto  1995,  n.  335.  Le  medesime  forme  pensionistiche  possono
operare,  in  deroga  alla  normativa  vigente,  secondo le modalita'
fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti
sociali costituenti.
   121.  Nei  procedimenti  giurisdizionali concernenti l'invalidita'
civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  nei  casi  in cui sia legittimata la regione, quest'ultima,
fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere
difesa  da  propri  funzionari,  da funzionari di enti locali o delle
aziende  sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con
l'INPS,  da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a
carico   della  finanza  pubblica.  Le  controversie  concernenti  il
trattamento  economico  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui al
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  che comunque non
configura  mai  attivita'  di  pubblico  impiego,  sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545  del  1992,  all'articolo  27, comma 1, la parola: "regionale" e'
soppressa.
   122.  All'articolo  8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Per  gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento
immobiliare  chiusi  disciplinati  dall'articolo  37  del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, e dall'articolo
14-bis  della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta
e'  tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da
essa  istituito.  La  fattura,  emessa dall'apportante senza addebito
dell'imposta,   con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui
al  presente  comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione
del  risparmio  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della  relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e
24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche  successivamente,  ma
comunque  entro  quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo  mese;  lo  stesso  documento,  ai fini della detrazione, e'
annotato  anche  nel  registro  di  cui  all'articolo 25 del medesimo
decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo  comma  dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le
cessioni sono considerate operazioni imponibili".
   123.  L'efficacia  delle disposizioni del comma 122 e' subordinata
alla  preventiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio dell'Unione
europea  ai  sensi  dell'articolo  27  della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
   124.  Al  comma  2-bis  dell'articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo
41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le  parole:  "5  per  cento"  sono sostituite dalle seguenti: "10 per
cento"  e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50
per  cento  piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione".
   125.  Il  Centro  di alta specializzazione per il trattamento e lo
studio  della  talassemia,  con  connessa scuola di specializzazione,
previsto  dall'articolo  48  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da
identificarsi  nella  Fondazione  Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
   126.  Le  autorizzazioni  di spesa per l'attivazione del Centro di
alta  specializzazione  di  cui  al  comma  125  sono  assegnate alla
Fondazione IME, per l'anno 2004.
   127.  Al  fine  di  favorire l'integrazione dei poli di eccellenza
ospedaliera  con  l'attivita'  di  ricerca  scientifica e tecnologica
avanzata,  di  alta formazione e di aggiornamento professionale degli
operatori,  e'  autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
milioni   di   euro  annui  a  decorrere  dal  2005  funzionali  alla
realizzazione  del  Parco  della  Salute  e  delle nuove Molinette di
Torino.
   128.   Per   la   prosecuzione  degli  interventi  necessari  allo
svolgimento  dei  giochi  olimpici  "Torino  2006"  e' autorizzato il
limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal
2005,  quale  limite  massimo  del  concorso  dello  Stato agli oneri
derivanti  dalla  contrazione  di  mutui da parte dei soggetti di cui
alla  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  e successive modificazioni.
Nell'attesa  che  sia  portata  a  termine  la  procedura relativa al
reperimento  delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i
soggetti  di  cui  al  medesimo  comma  sono  autorizzati a stipulare
contratti   per  l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione,  di
attivita'   accessorie   e  di  lavori  nei  limiti  della  copertura
finanziaria di cui al presente comma.
   129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.
285,  introdotto  dall'articolo  1  della legge 26 marzo 2003, n. 48,
dopo  le  parole:  "formalmente delegati", sono inserite le seguenti:
"nonche'   da   tre   rappresentanti   scelti  rispettivamente  dalla
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle
finanze"  e  il  periodo:  "Partecipa  alle  riunioni del Comitato di
regia,  senza  diritto  di voto, un rappresentante del Presidente del
Consiglio dei ministri" e' soppresso.
   130.  Per  il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano
con  la  viabilita'  locale mediante l'interconnessione tra la strada
statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
   131.  All'articolo  39,  comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  dopo  la  parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ",
nonche'  talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea,".
   132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data
del  2  ottobre  2003,  il  diritto  al  conseguimento  dei  benefici
previdenziali  di  cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni,  sono  fatte  salve le
disposizioni  previgenti  alla  medesima  data del 2 ottobre 2003. La
disposizione  di  cui  al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno  avanzato  domanda  di riconoscimento all'INAIL o che ottengono
sentenze  favorevoli  per cause avviate entro la stessa data. Restano
valide   le  certificazioni  gia'  rilasciate  dall'INAIL.  All'onere
relativo  all'applicazione  del  presente  comma  e  del  comma  133,
valutato  in  25  milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro
per  l'anno  2005  e  182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
   133.  I  benefici  previdenziali  di cui all'articolo 13, comma 8,
della  legge  27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro
e  ammine,  dello  stabilimento  ex ACNA di Cengio, indipendentemente
dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
   134.  All'articolo  3,  comma  20,  del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  410,  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: "Le
unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del
comma  13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in  opzione,  abbiano  manifestato  volonta'  di acquisto entro il 31
ottobre  2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
sono  vendute  al  prezzo  e alle condizioni determinati in base alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta'
di acquisto".
   135.  All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
2,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e  di  45  milioni  di  euro  per l'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  "e  di  45  milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004".
   136.  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
3,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". All'onere
derivante  dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite
di  18  milioni  di  euro,  a carico delle risorse preordinate per la
medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
   137.  Per  le  finalita'  di  cui all'articolo 117, comma 5, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite
massimo  di  euro  51.645.690  nell'esercizio  finanziario 2004 a far
carico  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di
cui  all'articolo  15  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
puo'  proseguire  nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma
16,   della   legge   23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato
dall'articolo  47,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole:  "e  di  100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite
dalle  seguenti:  "e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003  e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
nel  limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi  e  ad  aree  territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di  legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche'
concessioni,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in
sede  governativa  intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei
trattamenti  e'  ridotta  del  20  per  cento.  Tale riduzione non si
applica  nei  casi  di  prima  proroga  o  di  nuova  concessione. Il
lavoratore  decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione
nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal
trattamento  di  disoccupazione  ordinaria  o  speciale  o  da  altra
indennita'  o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato
di  disoccupazione  o  inoccupazione,  quando:  a)  rifiuti di essere
avviato  ad  un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro,  ovvero  rifiuti  di essere avviato ad un corso di formazione
professionale   autorizzato   dalla   regione   o  non  lo  frequenti
regolarmente;  b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un
livello  retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
delle  mansioni  di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  qualora  rifiuti di
essere  avviato  ad  un  corso  di  formazione professionale o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione  guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria  o  speciale,  o da altra indennita' o sussidio qualora non
accetti  di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'.
Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  se  decaduto  dal  diritto di godimento del
trattamento  previdenziale  ai  sensi  del  presente  comma, perde il
diritto   a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o
previdenziale  a  carico  del  datore di lavoro, salvi i diritti gia'
maturati.  Le  disposizioni  di cui al settimo, ottavo e nono periodo
del  presente  comma si applicano quando le attivita' lavorative o di
formazione  si  svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu'  di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  incompatibili con il
presente comma.
   138.  Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "e  comunque non oltre il 31
dicembre  2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2004";
   b)  al  terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le
imprese  dello  stesso  settore  di  attivita'" sono sostituite dalle
seguenti:  "con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del
rapporto  di  lavoro  tramite  la procedura di mobilita', purche' non
superiore  ad  un  periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore   di   attivita'  o  che  operano  all'interno  dello  stesso
stabilimento".
   139.  Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  24  novembre  2003,  n.  328.  La  presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
   140.  Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.   Le   somme   relative   ad  eventuali  economie  che  si
realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui
o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per
la  realizzazione  degli  interventi per i campionati mondiali di sci
alpino  del  2005  in  Valtellina  a  valere  sui  limiti  di impegno
quindicennali  possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente   autorizzate  dalla  regione  per  la  realizzazione
dell'evento".
   141.  Per  l'anno  2004  i  trasferimenti  erariali a favore delle
comunita'  montane  sono  incrementati  di  5  milioni di euro e di 5
milioni di euro quelli destinati alle province.
   142.  Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria
costituito  in  attuazione  dell'Accordo  tra  Governo,  regioni e le
province  autonome  dell'8  agosto  2001,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  207  del  6  settembre 2001, sono analizzati anche gli
effetti  finanziari  della  legalizzazione  del  lavoro irregolare di
extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del
predetto  monitoraggio  sono  sottoposte  all'esame  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
   143.   In   considerazione   dell'accresciuta  complessita'  delle
funzioni  e  dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle
finanze  dal  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in
relazione  alle  prioritarie  esigenze  collegate  alle  attivita' di
previsione,  di  gestione,  di  controllo  e  di  monitoraggio  degli
andamenti  di  finanza  pubblica attribuite al predetto Dicastero dal
decreto  legislativo  3  luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque
milioni  di  euro  annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale delle
aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.
   144.  In  attuazione  del punto 13 del citato Accordo tra Governo,
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001  ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto
I  di  Roma,  presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004,
sono  assegnati  alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico
Umberto  I  di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di
euro  per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per  le  ulteriori  definitive  occorrenze finanziarie della gestione
liquidatoria  dell'Azienda  universitaria  Policlinico  Umberto  I di
Roma,  a  tutto  il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire
alla  regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei  disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di
risorse  attribuite  alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis,
comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
   145.   La   reversibilita'   dell'assegno   di   cui  al  comma  1
dell'articolo  2  della  legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni,   si   intende  applicabile  solo  in  presenza  delle
condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.
   146.  In  deroga  al divieto di cui al comma 53, per consentire la
piu'  efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale,
nonche'   al   fine  di  rafforzare  significativamente  i  risultati
dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall'articolo  39,  comma  3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'  procedere  ad assumere a tempo
indeterminato  fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C
che  abbia  superato  procedure  selettive pubbliche che prevedono un
tirocinio teorico-pratico retribuito.
   147.  Al  fine  di garantire la piena operativita' delle pubbliche
amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34,
comma  1,  lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano
state   interessate   da   una  rideterminazione  o  da  una  diversa
distribuzione   dei   posti   di   livello   dirigenziale   generale,
all'articolo  19,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "50 per cento" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "70  per cento". Per le amministrazioni
pubbliche  indicate  al primo periodo del presente comma, i cui posti
di  livello  dirigenziale  generale contrattualizzato dell'area 1 non
superino  le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al
31   dicembre   2004,  trova  applicazione  prescindendo  dai  limiti
percentuali indicati.
   148.  Per  sopperire  alle carenze di organico e per far fronte ai
propri  compiti  istituzionali  ed  alle  esigenze  connesse  con  la
protezione  civile,  per  l'anno  2004,  l'Agenzia  per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e' autorizzata ad
avvalersi   di   personale  utilizzato  a  tempo  determinato  o  con
convenzione  o  con  altre forme di flessibilita' e di collaborazione
nel  limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso
personale  nell'anno  2003  dalla  predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
   149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127,  al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione
di  garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici  essenziali  si  provvede  mediante  un  fondo appositamente
costituito  ed  iscritto  nello stato di previsione del Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e'
pari  a  2.416.187  euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A
decorrere  dal  2007  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
   150.  In  relazione  all'accresciuta  complessita' dei compiti del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di
previdenza    sociale   e   di   lavoro   derivanti   dall'attuazione
dell'articolo  8  della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota
del  10  per  cento  dell'importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni   penali   e   amministrative   comminate   dalle  direzioni
provinciali  del  lavoro  -  servizio  ispezioni  del  lavoro  per le
violazioni  delle  leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2,
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e' destinata, limitatamente
all'anno  2004,  all'incentivazione  del  personale  con le modalita'
previste  dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo
percentuale  della  predetta  quota  da  destinare alla formazione ed
aggiornamento  del  personale  da assegnare al servizio ispezione del
lavoro  e  per  l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
delle  attrezzature,  degli strumenti e degli apparati indispensabili
per  lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse
e'  definito  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
   151.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno e'
istituito   un  fondo  da  ripartire  per  le  esigenze  correnti  di
funzionamento  dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a
decorrere  dall'anno  2004,  di  100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro    dell'interno,   da   comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite
l'Ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
   152.  Per  le  esigenze  infrastrutturali  e di investimento delle
Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per
l'anno  2004,  iscritta  in  un  fondo  dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita'  previsionali  di  base  interessate  con decreto del Ministro
dell'interno,  da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
   153.  Per  conseguire  un  piu'  elevato  livello di efficienza ed
efficacia   nello   svolgimento   dei   compiti   e   delle  funzioni
istituzionali,  la  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   si  provvede  alla  distribuzione  per  qualifiche
dirigenziali  e  per  profili  professionali  delle unita' portate in
incremento  ai  sensi della presente disposizione nel limite di spesa
di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed
euro  16.000.000  a  decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di
posti  di  cui  all'articolo  18,  comma 1, del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215,  i posti portati in incremento nel profilo di
vigile  del  fuoco  sono  riservati  nella misura del 50 per cento ai
vigili  volontari  ausiliari  collocati  in congedo negli anni 2004 e
2005  e  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  stabiliti i
relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti
posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale
misura,  mediante  assunzione  degli  idonei  della  graduatoria  del
concorso  pubblico  a  184  posti  di  vigile  del fuoco, indetto con
decreto  del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del
concorso  per  titoli  a  173  posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto  del  Ministro  dell'interno  del 5 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.  Le  predette  graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2005.  Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate
in  deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
   154.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge
26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno
2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.
   155.  E'  autorizzata  la  spesa  di 87 milioni di euro per l'anno
2004,  42  milioni  di  euro  per  l'anno 2005 e 38 milioni di euro a
decorrere  dal  2006  da destinare a provvedimenti normativi volti al
riallineamento,  con  effetti  economici  a  decorrere dal 1° gennaio
2003,  delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina,  ivi  comprese  le  Capitanerie  di porto, e dell'Aeronautica
inquadrato  nei  ruoli  dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del
decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma  dei  carabinieri  inquadrato  nel ruolo degli ispettori ai
sensi  dell'articolo  46  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198.  E'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di 73 milioni di euro per
l'anno  2004,  118  milioni  di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di
euro   a  decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
normativi  in  materia  di  riordino  dei  ruoli e delle carriere del
personale  non  direttivo  e non dirigente delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
   156.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  per  continuare  nel
progressivo  allineamento  delle  indennita' corrisposte al personale
specialista  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  a quelle
percepite  dall'analogo  personale delle Forze di polizia, le risorse
di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  dell'articolo  47 del contratto
collettivo    nazionale   di   lavoro   del   comparto   aziende   ed
amministrazioni  autonome  dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro
da  destinare,  con  modalita'  e  criteri  da  definire  in  sede di
contrattazione  integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del
settore   aeronavigante,   nelle   more  dell'inquadramento  previsto
dall'articolo  28  dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la
contrattazione   collettiva  nazionale  indicate  al  comma  46  sono
incrementate  di  un  importo  pari  a  400.000  euro da destinare al
trattamento  accessorio  dei padroni di barca, dei motoristi navali e
dei  comandanti  di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   157.  Al  fine  di  garantire  il proseguimento e la funzionalita'
dell'attivita'  di  soccorso  aereo  svolto dal nucleo elicotteri del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, 120 unita' appartenenti al
profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti  a  quelle  dei  profili aeronaviganti della posizione
economica  B2,  sono  collocate  in  tali profili in soprannumero con
progressivo  riassorbimento  nell'ambito della dotazione organica del
settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri  derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di
282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.
   158.  Per  l'anno  2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma
54,  le  vacanze  organiche  nei  ruoli  dei  sovrintendenti  e degli
ispettori  del  Corpo  di polizia penitenziaria di cui alla tabella F
allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio  2000, n. 146, possono
essere  utilizzate,  fatti  salvi  i  posti riservati ai volontari in
ferma  breve  delle  Forze  armate  di  cui  ai bandi gia' emanati in
applicazione  dell'articolo  3  del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 settembre 1997, n. 332, e successive
modificazioni,  per  le  assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione  organica  del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
predetta  tabella  F,  utilizzando  i candidati gia' idonei collocati
nella  residua  graduatoria  di  cui  al decreto interministeriale 12
novembre  1996,  nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti
ausiliari  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, reclutati ai sensi
dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo
50  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  anche se cessati dal
servizio.  Le  conseguenti  posizioni in soprannumero nel ruolo degli
agenti  ed  assistenti  sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque  causa  del  personale  del  predetto  ruolo  a  quelli dei
sovrintendenti   e  degli  ispettori.  Ferme  restando  le  procedure
autorizzatorie  di  cui  al  comma 55, con decreto del Ministro della
giustizia,  sono  definiti i requisiti e le modalita' per le predette
assunzioni,  nonche'  i  criteri  per  la  formazione  della relativa
graduatoria  e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga  agli  articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
   159.  Nello  stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e'  istituito  un  fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento
delle  misure  di  sicurezza  attiva  e  passiva delle rappresentanze
diplomatiche  e  degli  uffici  consolari,  con dotazione a decorrere
dall'anno  2004,  di  10  milioni  di euro. Con decreti del Ministero
degli  affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio
centrale   del   bilancio,   nonche'   alle   competenti  Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
   160.  All'articolo  51  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, il
comma 10 e' sostituito dal seguente:
   "10.  L'aliquota  prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge
25  giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo
7  della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
   161.  All'articolo  4,  comma  1, della legge 23 dicembre 1999, n.
499,  dopo  le  parole:  "universita'  degli  studi  e  da altri enti
pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti
stabiliti  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  ed al funzionamento delle connesse
strutture  ministeriali  e,  per  l'anno  2004,  dell'Agenzia  per le
erogazioni  in  agricoltura  di  cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165".
   162.  Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge
28  dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato
in  favore  degli  enti  e  delle  associazioni per l'assistenza alle
collettivita'  italiane  all'estero  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
   163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge
27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota,
stabilita  con  decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze".
   164.  In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni
di  cui  ai  commi  193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento
dell'Amministrazione   finanziaria  e  alla  erogazione  di  compensi
incentivanti  la  produttivita'  del  personale.  I  commi  195 e 196
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
   165.  All'articolo  12  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme   riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad  attivita'  di
controllo  fiscale,  delle maggiori entrate realizzate con la vendita
degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma
99,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, nonche' sulla base dei
risparmi  di  spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni
definitive  di  bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e
del  debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento  degli  obiettivi  programmatici, determina con proprio
decreto  le  misure  percentuali  da  applicare  su  ciascuna di tali
risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma
2   e   per   il   potenziamento   dell'Amministrazione  economica  e
finanziaria,  in  misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al previgente sistema";
   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le  somme  derivanti  dall'applicazione  del comma 1, secondo
modalita'  determinate  con  il  decreto ivi indicato, affluiscono ad
appositi  fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di
cui   al   citato   comma  che  hanno  conseguito  gli  obiettivi  di
produttivita'   definiti,   anche  su  base  monetaria.  In  sede  di
contrattazione  integrativa  sono stabiliti i tempi e le modalita' di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare
a  ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli
Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1".
   166.  L'articolo  24  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, e
successive  modificazioni,  e'  abrogato,  ad  eccezione  dell'ultimo
periodo  del  comma  3,  nonche'  dei  commi  6-bis  e  7. Il comma 6
dell'articolo  27  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e il comma
1-bis  dell'articolo  32  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati.  All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nella  rubrica  sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano
rilevanza nazionale";
   b)  al  comma  1,  dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le
seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";
   c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.   Le  amministrazioni  pubbliche  possono  fare  ricorso  alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1, ovvero utilizzarne i
parametri  di  prezzo-qualita'  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
   167.  All'articolo  59  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nella  rubrica  e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono
inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";
   b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.
   168.  Al  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1  dell'articolo  2,  le  parole:  "aderiscano alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i
principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";
   b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
   169.  All'articolo  24  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  6,  primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono
inserite  le  seguenti:  "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il
secondo ed il terzo periodo;
   b) il comma 7 e' abrogato.
   170.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,   le   parole:   "Tali  enti,  per  l'acquisto  di  beni  e  per
l'approvigionamento  di  pubblici  servizi  caratterizzati  dall'alta
qualita'  dei  servizi  stessi  e  dalla  bassa intensita' di lavoro,
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni, e
dell'articolo   59  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388"  sono
soppresse.
   171.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad
utilizzare  o  meno  le  convenzioni  precedentemente stipulate dalla
CONSIP Spa.
   172.  Al  fine  di  razionalizzare la spesa pubblica e favorire il
rispetto  del  patto  di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso
proprie  articolazioni  territoriali  sul territorio, puo' fornire su
specifica   richiesta  supporto  e  consulenza  per  le  esigenze  di
approvvigionamento  di  beni e servizi da parte di enti locali o loro
consorzi  assicurando  la  partecipazione  anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

     
                               Art. 4.
                  (Finanziamento agli investimenti)
   1.  Per  l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione,  in  regola per l'anno in corso con il pagamento del
relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio
idoneo  a  consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l'utente  e  per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica   digitale   terrestre   (T-DVB/C-DVB)   e   la   conseguente
interattivita',  e'  riconosciuto  un  contributo  statale pari a 150
euro.  La  concessione  del contributo e' disposta entro il limite di
spesa di 110 milioni di euro.
   2.  Un  contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
alle  persone  fisiche  o  giuridiche  che  acquistano o noleggiano o
detengono  in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o
la  ricezione  a  larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'
corrisposto   mediante   uno   sconto  di  ammontare  corrispondente,
praticato  sull'ammontare  previsto  nei  contratti di abbonamento al
servizio  di  accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1°
dicembre  2003.  La  concessione  del contributo e' disposta entro il
limite di spesa di 30 milioni di euro.
   3.  Il  contributo  di  cui  al  comma 2 e' riconosciuto, nel caso
dell'acquisto,  immediatamente  sulle  prime  bollette di pagamento e
fino  alla  concorrenza  dello  sconto. Nel caso del noleggio o della
detenzione  in  comodato, il cui contratto deve avere durata annuale,
il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
   4.  Con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
definiti  i  criteri  e  le  modalita' di attribuzione dei contributi
statali.  In  ogni  caso, il contributo statale di cui al comma 2 non
puo'  essere  cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale,
con  quello  di  cui  al  comma  1  quando  erogati,  direttamente  o
indirettamente,  da  parte  dello  stesso  fornitore  di  servizi nei
confronti  del  medesimo  utente.  Il  contributo  per  l'acquisto  o
noleggio  dei  decoder  in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione
che  l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori
di  contenuti  con  i quali i soggetti titolari della piattaforma via
cavo  abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione
via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
   5.  Il  finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della   legge   28   dicembre   2001,   n.  448,  come  rideterminato
dall'articolo  80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il
solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori
10 milioni di euro.
   6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni,  al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di
circuiti  telefonici"  sono  inserite  le  seguenti: "e a larga banda
punto   a  punto  e  multipunto  in  ambito  nazionale  per  fonia  e
trasmissione  dati,".  All'onere  derivante dalle disposizioni recate
dal  presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel
limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
   7.  E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  euro  8,5 milioni per
ciascuno   degli  anni  2004,  2005  e  2006  per  la  proroga  della
convenzione  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e il Centro di
produzione  spa,  stipulata  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge  11  luglio  1998,  n.  224,  avviando  la  sperimentazione dei
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet
della  totalita'  delle  sedute  d'aula  dei due rami del Parlamento,
pubblicazione  delle  sedute  in  audio  e  video  in  differita  con
indicizzazione  per  intervento,  consultazione dell'archivio audio e
video delle sedute.
   8.  Per  il  finanziamento  del  Fondo per progetti strategici nel
settore  informatico,  di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge
16  gennaio  2003,  n.  3,  e'  autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5
milioni  di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno
degli  anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate
alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel
Paese.
   9.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo  27,  comma 1, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e'  destinato  alla  copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti  informatici  e digitali tra i giovani che compiono 16 anni
nel  2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del
progetto,   nonche'   di   erogazione  degli  incentivi  stessi  sono
disciplinate  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie,
emanato  ai  sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
   10.  Il  Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di
30  milioni  di  euro  per  l'anno  2004, all'istituzione di un fondo
speciale,  denominato  "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura
delle  spese  relative  al  progetto  promosso  dal  Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
ministri,  diretto  all'erogazione  di  un contributo di 200 euro per
l'acquisizione  e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione
necessaria  per  il  collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da
parte  dei  contribuenti  persone  fisiche residenti in Italia con un
reddito  complessivo  non  superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le
modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali   e   dei  soggetti  tenuti  alla  verifica  dei  predetti
requisiti,  nonche'  di  erogazione degli incentivi stessi prevedendo
anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
   11.  Nel  corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche'
il   personale   docente   presso  le  universita'  statali,  possono
acquistare   un  personal  computer  portatile  da  utilizzare  nella
didattica,  anche  attraverso  appositi  programmi  software  messi a
disposizione  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  usufruendo  di  riduzione  di  costo  e di rateizzazione. I
benefici   per  l'acquisto  sono  ottenuti,  rispettivamente,  previa
apposita  indagine  di  mercato esperita dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non
regolamentare  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le
modalita'  attuative  per  poter  accedere  ai  benefici previsti dal
presente comma.
   12.  Per  il  proseguimento degli studi e il perfezionamento delle
fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal
Ministero  dell'interno,  aventi  per oggetto l'applicazione del voto
elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   13.  All'articolo  1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10,
il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Le quote versate
all'ENAV  e  all'ASI  non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio
2004  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
fondo stesso".
   14.  L'Istituto  per  il  credito  sportivo  opera nel settore del
credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo
151  del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385.  Entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le
necessarie  direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di
adeguare  il  relativo  statuto  ai  compiti  di  cui  al  comma 191,
assicurando  negli  organi  anche  la rappresentanza delle regioni ed
autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione  delle  quote  di  partecipazione  al fondo di dotazione
dell'Istituto  medesimo.  Con  decreto  del  Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti
dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma
1,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
   15.  All'articolo  145  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, al
comma  52,  le  parole:  "di un polo di attivita' industriali ad alta
tecnologia"  sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e
di  attivita'  industriali  ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del
comune  di  Genova",  sono  inserite le seguenti: "anche in relazione
all'attuazione  dell'articolo  4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di
cui  al  presente  comma  non  possono  essere  utilizzate  per altre
finalita' fino al 31 dicembre 2006".
   16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere
sul  Fondo  speciale  per la ricerca applicata istituito con legge 25
ottobre  1968,  n.  1089,  ai  sensi  degli  articoli  4, 5 e 6 della
medesima  legge,  e  successive  modificazioni, e che hanno ancora in
essere  rate  di  mutuo  in  sofferenza, e' dovuto solo il versamento
della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora
anche  se  ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per
importi  superiori  a  25.000  euro  e'  consentito  il versamento in
quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30
giugno  2004,  il  31  dicembre  2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate
degli  interessi  legali.  A  tale  fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   17.  All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.
68,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 18 giugno 2002, n.
118,  dopo  le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di
competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative
al   funzionamento  delle  strutture  operative  e  di  coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
   18.  Le  risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, nonche' quelle
relative  agli  interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  accertate  al 31 dicembre di ogni anno, sono
trasferite  sullo  stato  di previsione del Ministero delle politiche
agricole  e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   19.  Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18,
e  in  base  alle  specifiche assegnazioni determinate annualmente ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  sottopone  all'approvazione  del  CIPE  nuovi
contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
   20.  Alla  riscossione  dei  contributi previdenziali dovuti dalle
imprese  agricole  colpite  da  eventi  eccezionali,  ivi comprese le
calamita'  naturali  dichiarate  ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
della  legge  14  febbraio  1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario,  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 19-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
   21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 15 e' inserito il seguente:
   "15-bis.  Per  le  aziende agricole colpite da eventi eccezionali,
ivi  comprese  le  calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2
dell'articolo  2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze
di  carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma  8  e'  fissata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".
   22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 17 e' inserito il seguente:
   "17-bis.  Nei  casi di particolare eccezionalita', individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma  15-bis,  il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,
del   decreto-legge   9   ottobre   1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, puo' essere
consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
   23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni, il tasso di
interesse  di  differimento,  da  applicare  sulle  singole  rate, e'
fissato   nella  misura  del  tasso  legale  vigente  all'atto  della
rateizzazione.
   24.  Le  disposizioni  di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in
riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
   25.  All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
   26.  Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e
sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione  in  agricoltura  di  cui  all'articolo 1 del decreto
legislativo  29  ottobre  1999, n. 454, un contributo annuo pari a un
milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
   27.  Le  disposizioni  dei commi da 17 a 26 si applicano anche per
gli  eventi  previsti  dall'articolo  9,  comma  17,  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  alle  imprese  del settore ittico
operanti  nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali
che  comportino  la  moria  della  fauna marina o l'impossibilita' di
svolgere attivita' di pesca o di allevamento.
   28.  In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del
decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  maggio  2003, n. 119, i quantitativi di riferimento
assegnati   ad  aziende  ubicate  nelle  zone  svantaggiate,  di  cui
all'articolo  19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere
trasferiti  ad  aziende  ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione.
   29.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti legislativi previsti
dalle  leggi  5  giugno  2003,  n.  131,  e  7 marzo 2003, n. 38, gli
interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio
1982,  n.  41,  sono  realizzati  dallo  Stato, dalle regioni e dalle
province  autonome  limitatamente alle rispettive competenze previste
dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
adottato   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  25  maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
   30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al
comma  29  e  in  deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della  legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con
decreto   del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
approvato  il  Piano  nazionale  della  pesca e dell'acquacoltura per
l'anno 2004.
   31.    Per    assicurare    la   prosecuzione   degli   interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23
dicembre   2000,  n.  388,  sono  autorizzati  i  limiti  di  impegno
quindicennali  pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e
di 50 milioni di euro dal 2006.
   32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita'
risultanti   dalle  relative  disposizioni  per  la  prosecuzione  di
ulteriori  lotti  di impianti rientranti nelle finalita' previste dai
commi  31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove
risorse idriche in aree critiche.
   33.  Gli  enti  interessati  agli  interventi  di  cui al comma 31
presentano,  per  il tramite delle regioni competenti per territorio,
al  Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi
entro il 30 aprile 2004.
   34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce
il  programma  degli  interventi e le relative risorse finanziarie in
relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
   35.  Al  fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento  nella
realizzazione  di  tutte le opere del settore idrico, in coerenza con
gli  Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma
nazionale   degli   interventi  nel  settore  idrico".  Il  Programma
comprende:
   a)   le  opere  relative  al  settore  idrico  gia'  inserite  nel
"programma  delle  infrastrutture  strategiche"  di cui alla legge 21
dicembre  2001,  n.  443,  e  successive modificazioni, approvato con
delibera  CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
   b)  gli  interventi  previsti  dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
   c) gli interventi di cui al comma 31;
   d)  gli  interventi  inseriti  negli  Accordi  di programma di cui
all'articolo  17  della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36, nonche' gli
interventi  concernenti  trasferimenti transfrontalieri delle risorse
idriche.
   36.  Entro  il  30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle   finanze,   delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
infrastrutture  e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli  interventi  di  cui  al  comma  35, lettere a), b), c) e d),
previsti  dalle  relative  leggi di spesa e, con esclusione di quelli
gia'  inseriti  negli  Accordi  di  programma quadro, ne definisce la
gerarchia  delle  priorita',  tenuto conto dello stato di avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi  del  Programma  nazionale  sono inseriti negli Accordi di
programma   quadro  sempreche'  presentino  requisiti  relativi  alla
progettazione  e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo
strumento.
   37.   Agli  interventi  individuati  dal  Programma  nazionale  e'
assegnata  priorita'  anche in relazione all'attuazione del programma
delle  infrastrutture  strategiche  per  il periodo 2004-2007, di cui
alla  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni,
approvato  con  la  citata  delibera  CIPE  n. 121/2001, e successive
modificazioni,  tenendo  conto  delle  procedure previste dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
   38.  Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il
95   per   cento   da  comuni  classificati  come  montani  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
funzioni  di  cui  all'articolo  89, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112. A tale fine e' attribuito alle
stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma
2, dello stesso decreto legislativo.
   39.  A  copertura  dell'onere  aggiuntivo  a  carico delle regioni
interessate,  derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un
contributo  di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.
   40.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate,  proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti
alle province di cui al comma 38.
   41.  Fatte  salve  le disposizioni recate dalla legislazione delle
regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
possono  riconoscere  alle  province  di  cui  al comma 38 condizioni
speciali  di  autonomia  nella  gestione delle risorse del territorio
montano.
   42.  Le  risorse  finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli
interventi  di  cui  alla  delibera  CIPE  4  agosto  2000,  n. 90, e
successive  modificazioni,  nonche'  quelle previste al punto 2 della
delibera  CIPE  2  agosto  2002,  n.  62,  per  gli interventi di cui
all'articolo  3,  comma  9,  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono trasferite all'ISMEA.
   43.  L'ISMEA  subentra  nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo
Italia  Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che
risultano   assegnate  dalle  leggi  vigenti,  nonche'  nei  relativi
rapporti giuridici e finanziari.
   44.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definite  le  modalita' e le procedure per l'attribuzione delle
risorse  finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di
cui al comma 43.
   45.  Per  le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo':
   a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia
a  breve  che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
   b)  provvedere  all'acquisto  di crediti bancari sia a breve che a
medio  e  a  lungo  termine  in  favore delle piccole e medie imprese
operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva
cartolarizzazione;
   c)  effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori
nei  confronti  dei  soggetti  di  cui al regolamento (CE) n. 1663/95
della Commissione, del 7 luglio 1995.
   46.  Allo  scopo  di  promuovere  l'introduzione di nuove tecniche
produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari
di  qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro  annui  per  ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e  2006  per la
istituzione   dell'Istituto   per   la   ricerca  e  le  applicazioni
biotecnologiche  per  la  sicurezza  e la valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualita'.
   47.  L'Istituto  di  cui  al comma 46 effettua ricerche e studi in
materia di:
   a)   nutraceutica,   qualita'   e   tracciabilita'   dei  prodotti
agroalimentari;
   b)  applicazione  delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e
biomedici;
   c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
   d) genomica funzionale e proteomica.
   48.  L'Istituto  di  cui  al comma 46 ha sede presso l'universita'
degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la
massima   efficacia   dello   stesso,  di  collaborazioni  con  altre
universita' o con istituti di ricerca.
   49.  L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione
ovvero  la  commercializzazione  di  prodotti recanti false o fallaci
indicazioni  di  provenienza  costituisce reato ed e' punita ai sensi
dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la
stampigliatura  "made  in  Italy"  su  prodotti e merci non originari
dall'Italia   ai   sensi   della   normativa   europea  sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine
e  la  provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni,
figure,  o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto  o  la  merce  sia  di origine italiana. Le fattispecie sono
commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per  l'immissione  in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al  dettaglio.  La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata
sul  piano  amministrativo  con  l'asportazione a cura ed a spese del
contravventore  dei  segni  o  delle figure o di quant'altro induca a
ritenere  che  si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo'
essere   sanata   sul   piano   amministrativo   attraverso  l'esatta
indicazione  dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made
in Italy".
   50.  Per  potenziare  le attivita' di controllo e di analisi nelle
operazioni  doganali  con finalita' antifrode, sono istituite, presso
l'Agenzia  delle  dogane,  una  centrale  operativa  mediante  idonee
apparecchiature  scanner  installate negli spazi doganali e una banca
dati  delle  immagini  derivate  dalle  medesime apparecchiature e da
quelle  analoghe  in  dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il
trattamento  delle  immagini  e'  da intendere attivita' di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione  e'  affidata  alle  dogane. Ai medesimi fini si applica a
dipendenti  dell'Agenzia  delle  dogane  addetti  a  tali servizi, in
numero  non  superiore  a  dieci,  il disposto di cui all'articolo 7,
comma  10,  dell'accordo  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  18  giugno  2002, n. 164, nella parte in cui il limite di
240   giorni  di  missione  continuativa  nella  medesima  localita',
previsto  dall'articolo  1,  comma  3, della legge 26 luglio 1978, n.
417,  e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del
citato  limite  trovano  copertura nello stanziamento di cui al comma
53.
   51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di
merci   provenienti  da  Paesi  terzi  e  destinate  ad  altri  Paesi
comunitari,  a  fornire  informazioni  agli uffici doganali dei Paesi
destinatari  delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela
del "made in Italy".
   52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e'
disciplinato  d'intesa  tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed
il comandante generale della Guardia di finanza.
   53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004.
   54.  Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la
specificita'  dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere
con  gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in
una   banca  dati  multimediale  dei  dati  caratteristici  idonei  a
contraddistinguere  i  prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a
carico  dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed
il  relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico
ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta  all'applicazione  delle  disposizioni  la  cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
   55.  Con  determinazione  dirigenziale,  adottata  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite  le  modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 54.
   56.  Per  le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l),
del  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo
della  guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al
comma  54,  secondo  modalita'  stabilite  di intesa tra il direttore
dell'Agenzia  delle dogane ed il comandante generale della Guardia di
finanza.
   57.  Presso  gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo
"sportello   unico  doganale",  per  semplificare  le  operazioni  di
importazione  ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini delle
attivita'   istruttorie,   anche  di  competenza  di  amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni.
   58.  Ferme  tutte  le  competenze  di  legge,  lo  sportello unico
doganale  concentra  tutte le istanze inviate anche in via telematica
dagli  operatori  interessati  e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle
amministrazioni   interessate   per  un  coordinato  svolgimento  dei
rispettivi procedimenti ed attivita'.
   59.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i
Ministri  interessati  e  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  definiti  i  termini  di conclusione dei procedimenti
amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento delle operazioni
doganali  di  importazione  ed  esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni  interessate  non  provvedono  a  stabilirli,  in una
durata  comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   60.  Dalla  attuazione  dei  commi da 57 a 59 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
   61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un
apposito  fondo  con  dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30
milioni  di  euro  per  il  2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal
2006,  per  la  realizzazione  di  azioni  a sostegno di una campagna
promozionale  straordinaria  a  favore  del  "made  in  Italy", anche
attraverso   la   regolamentazione   dell'indicazione  di  origine  o
l'istituzione   di   un   apposito   marchio  a  tutela  delle  merci
integralmente  prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi
della  normativa  europea  in  materia  di  origine,  nonche'  per il
potenziamento  delle  attivita'  di  supporto formativo e scientifico
particolarmente  rivolte  alla  diffusione  del  "made  in Italy" nei
mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di
apposita   sezione  dell'ente  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla  naturale
vocazione   geografica   di   ciascuna   nell'ambito  del  territorio
nazionale.  A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni
organiche,  e'  destinato  all'attuazione delle attivita' di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore  a  5  milioni  di  euro  annui.  Tale  attivita' e' svolta
prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma
5,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre  2000,  n.  301, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando  gli  incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico
complessivo  in  godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento  automatico  della  progressione  in  carriera, nessun
emolumento  ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui
all'articolo  8  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per
l'anno  2004  possono  essere  versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  riassegnate  agli  anni successivi. Si applica il
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
   62.  Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali provvede
alla  vigilanza  del marchio destinato alle produzioni agroalimentari
italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
   63.  Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine
e  di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite
con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e
delle  finanze,  degli  affari  esteri,  delle  politiche  agricole e
forestali e per le politiche comunitarie.
   64.   Al  fine  di  garantire  il  consolidamento  dell'azione  di
contrasto  all'economia  sommersa,  nonche'  la piena efficacia degli
interventi  in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla
luce  dei  nuovi  compiti  conferiti  ai sensi della presente legge e
dell'articolo  23  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'organico  del  ruolo  degli  appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di
ulteriori  530  unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei
posti  derivanti  da tale incremento di organico si provvede mediante
l'assunzione  in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3
di  un  corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e
32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
   65.  All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994,
n.   84,   dopo  la  parola:  "Livorno,"  e'  inserita  la  seguente:
"Manfredonia,".
   66.  Allo  scopo  di assicurare migliori condizioni di trasparenza
del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con
uno  o  piu'  decreti  del  Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto
previsto  dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni
di  uso  delle  denominazioni  di  vendita  dei  prodotti italiani di
salumeria  e  dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i
requisiti  dei  soggetti  e degli organismi di ispezione abilitati ad
effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di
giudizio.
   67.  Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in
materia  di  etichettatura  e  presentazione dei prodotti alimentari,
l'uso  delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei
prodotti  da  forno  italiani  in  difformita' dalle disposizioni dei
decreti  di  cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa
da  tremila  a  quindicimila  euro.  La  confisca  amministrativa dei
prodotti  che  utilizzano  denominazioni di vendita in violazione dei
decreti  di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia
stata  emessa  l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di
cui al presente comma.
   68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e'
istituita  dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione
con  la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano
e del made in Italy, con sede in Roma.
   69.  L'Esposizione  permanente  del  design italiano e del made in
Italy  ha  finalita'  di valorizzazione dello stile italiano, nonche'
obiettivi   di   promozione  del  commercio  internazionale  e  delle
produzioni italiane di qualita'.
   70.  Per  l'attuazione  dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a
valere sulle risorse di cui al comma 61.
   71.  All'articolo  80,  comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole:  "per  l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2003 e 2004".
   72.  Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito,
senza   oneri   per   la  finanza  pubblica,  il  Comitato  nazionale
anti-contraffazione  con  funzioni  di  monitoraggio  dei fenomeni in
materia  di  violazione  dei  diritti  di  proprieta'  industriale ed
intellettuale,  di  coordinamento  e  di  studio delle misure volte a
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro
le pratiche commerciali sleali.
   73.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri,  delle  politiche  agricole e forestali, dell'interno e della
giustizia,   sono   definite   le  modalita'  di  composizione  e  di
funzionamento  del  Comitato  di  cui  al  comma  72,  garantendo  la
rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
   74.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto   con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche  agricole  e  forestali  e  degli affari esteri, presso gli
uffici  dell'Istituto  per  il  commercio  con  l'estero o presso gli
uffici  delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti
uffici  di  consulenza  e di monitoraggio per la tutela del marchio e
delle  indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese
nella  registrazione  dei  marchi  e  brevetti  e  nel contrasto alla
contraffazione e alla concorrenza sleale.
   75.  Per  l'attuazione  del  comma 74 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
   76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per
la  tutela  contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta'
industriale  e  intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
   77.  Le  modalita'  di  gestione del fondo di cui al comma 76 sono
stabilite dal decreto di cui al comma 73.
   78.  Per  l'attuazione  dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa
pari  a  2  milioni  di  euro  per l'anno 2004, 4 milioni di euro per
l'anno  2005  e  2  milioni  di  euro per l'anno 2006, a valere sulle
dotazioni del fondo di cui al comma 61.
   79.  Qualora  ne  abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  segnala  all'autorita'  giudiziaria, per le iniziative di
sua  competenza,  i  casi  di  uso di merci che violano un diritto di
proprieta' intellettuale.
   80.  L'autorita'  amministrativa,  quando  accerta,  sia  all'atto
dell'importazione  o  esportazione  che  della  commercializzazione o
distribuzione,   la   violazione   di   un   diritto   di  proprieta'
intellettuale  o  industriale,  puo' disporre anche d'ufficio, previo
assenso  dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,
il  sequestro  della  merce  contraffatta,  e,  decorsi  tre mesi, la
distruzione,  a  spese,  ove  possibile, del contravventore; e' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
   81.  L'opposizione  avverso  il  provvedimento  di  distruzione e'
proposta  nelle  forme  di  cui  agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre  1981,  n.  689,  e successive modificazioni; a tale fine il
termine  per  ricorrere  decorre  dalla  data  di  notificazione  del
provvedimento  o  da  quella  della  sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.
   82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate
di  10  milioni  di  euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di
internazionalizzazione  ed  i  programmi  di penetrazione commerciale
promossi  dalle  imprese  artigiane  e dai consorzi di esportazione a
queste collegati.
   83.  Le  modalita',  le  condizioni  e  le  forme  tecniche  delle
attivita'  di  cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro
delle  attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
   84.  All'articolo  6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
31  marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo
23  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, le parole:
"delle  imprese  industriali  e  dei  servizi"  sono sostituite dalle
seguenti:  "delle  imprese  industriali ed artigiane di produzione di
beni e di servizi".
   85.  All'articolo  72,  comma  5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche'  alle  agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.
215, disposte in attuazione del 5° bando".
   86.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai  sensi
dell'articolo   5   del   decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  548,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni
di euro annui.
   87.  Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17,
comma  5,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
   88.  Ai  fini  dell'utilizzazione  delle  risorse  destinate  agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi  dell'articolo  30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  sono  autorizzati  a  contrarre  mutui  quindicennali, a totale
carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze.
   89.  Le  risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate
dai  comuni  beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma
dell'articolo  18  della  legge  7  marzo 1981, n. 64; in tale caso i
rapporti  tra  il  provveditorato  alle  opere  pubbliche  e i comuni
interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
   90.  Le  disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge
27  dicembre  2002,  n.  289,  si applicano ai soggetti colpiti dagli
eventi  alluvionali  del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti
agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a titolo di
tributi,   contributi   e  premi  di  cui  ai  commi  2,  3  e  7-bis
dell'articolo   6   del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
che  possono  regolarizzare  la  propria posizione relativa agli anni
1995,  1996  e  1997,  entro  il  31  luglio  2004, ovvero secondo le
modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo
9  della  legge  n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica
entro  il  limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2004.
   91.   Per   la  prosecuzione  degli  interventi  e  dell'opera  di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali
e'  intervenuta  la  dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il
Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a provvedere con
contributi  quindicennali  ai mutui che i soggetti competenti possono
stipulare  allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli
interventi  di  cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge
23  dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono
autorizzati  due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5
milioni  di  euro  ciascuno  a  decorrere dall'anno 2005, nonche' due
ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall'anno  2006.  I  predetti  mutui  possono essere stipulati con la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  sviluppo  del
Consiglio  d'Europa,  la  Cassa  depositi e prestiti e con i soggetti
autorizzati  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   92.  All'articolo  138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole:  "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".
   93.  Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti
di  impegno  autorizzati  con  riferimento  alle  disposizioni di cui
all'articolo  50,  comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  spettano  alle  regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
   94.  All'articolo  86,  comma  2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario
di  cui  al  comma  1, con propria determinazione, affida, entro otto
mesi  dalla  definizione degli stati di consistenza, il completamento
della  realizzazione  delle  opere suddette con le modalita' ritenute
piu'  vantaggiose  per  la  pubblica amministrazione sulla base della
medesima  disciplina  straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione".
   95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio  1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il
coordinamento  della  protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio
1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione
di euro a decorrere dall'anno 2005.
   96.  Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione
di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
legge  3  agosto  1998,  n.  315, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
   97.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  volti  al riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2
maggio   1990,   n.   102,   e'  autorizzato  un  limite  di  impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
   98.  Al  comma  1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n.
433,  dopo  le  parole:  "della  presente  legge,"  sono  inserite le
seguenti:  "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi
nell'intero territorio regionale,".
   99.  In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo
comma,   della  Costituzione,  agli  studenti  capaci  e  meritevoli,
iscritti  ai  corsi  di  cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti
fiduciari per il finanziamento degli studi.
   100.  Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato
alla  costituzione  di  garanzie  sul rimborso dei prestiti fiduciari
concessi  dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti
all'elenco  speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo'
essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di
mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
prestiti fiduciari.
   101.  Il  Fondo  di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia
Spa  sulla  base  di  criteri  ed  indirizzi  stabiliti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
   102.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui al comma 100 e' pari a 10
milioni  di  euro  per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato
anche  con  i  contributi  di  regioni,  fondazioni  e altri soggetti
pubblici e privati.
   103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
   104.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il
riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione
di  cui  al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo
per l'anno 2004 di euro 250.000.
   105.  Al  fine  di  consentire  la  chiusura in via transattiva di
contenziosi  relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali
ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95,
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo  3,  comma  9,  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'articolo  51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo
9-septies  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, e del decreto
legislativo   21   aprile  2000,  n.  185,  Sviluppo  Italia  Spa  e'
autorizzata  ad  accettare  senza  istruttoria il pagamento a saldo e
stralcio  dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla
data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A
tale  scopo,  gli  interessati  possono presentare apposita domanda a
Sviluppo  Italia  Spa  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.  Sviluppo  Italia  Spa  comunica agli
istanti  l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta
giorni   dalla  comunicazione.  A  pagamento  effettuato  l'eventuale
contenzioso  si estingue per cessazione della materia del contendere,
con spese legali compensate.
   106.  Al  fine  di  favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto
produttivo  nazionale,  e'  istituito il Fondo rotativo nazionale per
gli  interventi  nel  capitale  di  rischio.  Il  Fondo e' gestito da
Sviluppo  Italia  Spa  nel  rispetto  della  legislazione nazionale e
comunitaria  vigente,  per  effettuare  interventi  temporanei  e  di
minoranza,  comunque  non  superiori al 30 per cento, nel capitale di
imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi
e  nelle  forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli
cofinanziati dalle regioni.
   107.  Sviluppo  Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse
del  Fondo  di  cui  al  comma  106  per  sottoscrivere o acquistare,
esclusivamente  a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo
le  modalita'  indicate  dal  CIPE  ai  sensi del comma 110, quote di
minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
   108.  Gli  interventi  non possono riguardare consolidamenti delle
passivita'  delle  imprese,  ne'  operazioni  per il salvataggio e la
ristrutturazione  di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di
cui   al   comma   106  e'  soggetta  alla  disciplina  di  controllo
generalmente  applicata  ai  fondi  di  rischio privati e deve essere
condotta  secondo  criteri  tali da non determinare le condizioni per
configurare  un  aiuto  di  Stato, ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti
di  Stato  e  capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali
in  materia  di  aiuti  di Stato nonche' nelle imprese di produzione,
trasformazione    o   commercializzazione   dei   prodotti   elencati
nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
   109.  La  partecipazione  puo'  riguardare  esclusivamente medie e
grandi   imprese   come   qualificate  dalla  normativa  nazionale  e
comunitaria.
   110.  Le  condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi
di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare,
il CIPE stabilisce:
   a) i criteri generali di valutazione;
   b)  la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.
   111.  Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106
a 110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
   112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  un  Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione
dei  lavoratori  nelle  imprese.  Il  Fondo interviene in sostegno di
programmi,  predisposti  per  la  attuazione  di  accordi sindacali o
statuti  societari,  finalizzati  a valorizzare la partecipazione dei
lavoratori  ai  risultati  o  alle  scelte  gestionali  delle imprese
medesime.
   113.  Per  la  gestione  del Fondo di cui al comma 112, avente una
dotazione  iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali
due  in  rappresentanza  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali  e  otto  in  rappresentanza delle associazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative a
livello  nazionale.  Il  Comitato paritetico elegge al suo interno il
presidente  e  adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo  decreto  ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali
di gestione del Fondo.
   114.  Con  successivi  decreti,  il  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al
comma   112,   sulla   base  del  recepimento  di  eventuali  accordi
interconfederali  o  di  avvisi comuni tra le parti sociali, anche in
attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
   115.  Il  Comitato  paritetico  redige  annualmente una relazione,
contenente  gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui
al  comma  112,  che  viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  alle  competenti  Commissioni  parlamentari ed al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme  per  l'elaborazione  del  metodo  normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
come  modificata  dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
   117.  All'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
   "1-quinquies.    La    riscossione    delle    entrate   derivanti
dall'utilizzazione  dei  beni  demaniali  trasferiti  all'ANAS Spa ai
sensi  del  comma  1-bis  e' effettuata con le modalita' previste dal
capo  III  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, previa
convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
   1-sexies.  All'articolo  17  del  decreto  legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
   "3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare
la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo di specifiche tipologie di
crediti  delle  societa'  per  azioni  interamente  partecipate dallo
Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
   3-ter.  In  caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma
3-bis,  la  societa'  interessata  stipula  apposita  convenzione con
l'Agenzia  delle  entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di
un'ingiunzione  conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico
di  cui  al  regio  decreto  14  aprile 1910, n. 639, vidimata e resa
esecutiva   dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate
competente  in  ragione  della dislocazione territoriale dell'ufficio
della societa' che l'ha richiesta"".
   118.  Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi
del  servizio  nazionale  della  riscossione  e'  corrisposto,  quale
remunerazione  per  il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni
di  euro,  che  tiene  luogo,  per  i ruoli emessi da uffici statali,
dell'aggio  di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112,  e  dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del
debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
   119.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e'
ripartito,  per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e
i  commissari  governativi  secondo  la  percentuale con la quale gli
stessi  hanno  usufruito  della  clausola  di  salvaguardia e, per la
restante   quota,   tra  tutti  i  commissari  governativi  e  tra  i
concessionari  per  i  quali  vige l'obbligo della redazione bilingue
degli atti.
   120.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  118,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
   121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
concernente  i  soggetti  incaricati  della riscossione delle entrate
precedentemente  riscosse  dai servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
   b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari,  banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base
di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio".
   122.  Dalle  disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
   123.  All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano"
sono  inserite  le  seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla
lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
   124.  Al  comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma
sono  sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del
presente  articolo  e  negli  articoli  da  33  a  37 del testo unico
bancario".
   125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente:
   "g)  siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico".
   126.  Al  comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite
le  seguenti:  "rivolte  ai  medici,  agli  operatori  sanitari  e ai
farmacisti".
   127.  All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le  parole:  "Tessera  del cittadino", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
   b)  la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"TS";
   c)  al  comma  13,  le  parole:  "della  TC" sono sostituite dalle
seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o".
   128.  In  aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla
presente  legge,  al  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo  61  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito
un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
   129.  La  dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile,
previa  delibera  del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma
1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento
aggiuntivo   degli   strumenti   di  incentivazione  le  cui  risorse
confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289.  La  diversa  allocazione tra gli strumenti
d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.
   130.  All'articolo  60  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1,  le  parole: "degli interventi finanziati o alle
esigenze  espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole misure di
incentivazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure  di  incentivazione  e  alla  finalita' di accelerazione della
spesa  in  conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa
le  amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE, sulla
base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2,  gli  interventi  candidati,  indicando  per  ciascuno  di  essi i
risultati   economico-sociali   attesi   e  il  cronoprogramma  delle
attivita'  e  di  spesa.  Gli  interventi  finanziabili  sono attuati
nell'ambito   e  secondo  le  procedure  previste  dagli  Accordi  di
programma  quadro.  Gli interventi di accelerazione da realizzare nel
2004  riguarderanno  prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
   b)  al  comma  2,  le  parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite
dalla   seguente:   "semestralmente"  e  dopo  le  parole:  "relativa
localizzazione"   sono   aggiunte   le   seguenti:  ",e  sullo  stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate".
   131.  Le  procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio,
revoca  e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di
programma  quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  gli interventi che vi sono
inclusi,  anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle  aree  sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che
sottoscrivono tali Accordi.
   132.  I  contribuenti  che  hanno  inoltrato  le  istanze  per  la
concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1,
lettera  d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto
della  deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto
da  parte  dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione
del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
   a)  avviare  la  realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo
2004;
   b)  utilizzare  il  contributo  entro  il  terzo anno successivo a
quello  nel  quale  e'  stata presentata l'istanza di cui alla citata
lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla
lettera  f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del
2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo
sono differiti di un anno.
   133.  Le  disposizioni  di  cui  alla  lettera b) del comma 132 si
applicano  anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   134.  Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443,  ad  eccezione  di  quelle  incluse  nei  piani finanziari delle
concessionarie  e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano
un  potenziale  ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera
stessa,  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
accompagnata   da   una   analisi   costi-benefici   e  da  un  piano
economico-finanziario  che  indichi  le  risorse  utilizzabili per la
realizzazione  e  i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le
risorse  finanziarie  a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma
7,  lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella
misura  prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato
unitamente  al  progetto preliminare, e individua, contestualmente, i
soggetti  autorizzati  a  contrarre  i mutui o altra forma tecnica di
finanziamento.
   135.  Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da
Infrastrutture  Spa,  dalla  Cassa  depositi  e prestiti, dalla Banca
europea  per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio  del  credito  ai  sensi del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti
da  presentare  per  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve  essere  allegata la formale manifestazione della disponibilita'
di   massima   al   finanziamento  da  parte  dei  predetti  soggetti
finanziatori.
   136.  I  proventi  derivanti  dall'opera,  individuati  nel  piano
economico-finanziario  approvato  e  specificati  nella  delibera  di
approvazione  del  CIPE,  sono destinati prioritariamente al rimborso
dei  finanziamenti  acquisiti  ai sensi del comma 135; su di essi non
sono  ammesse  azioni  da  parte  di  creditori  diversi dal soggetto
finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
   137.  Nei  casi  di  decadenza e revoca della concessione relativa
alla  gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135,
il  nuovo  concessionario  assume,  senza  liberazione  del  debitore
originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
   138.  Le  somme  eventualmente dovute al precedente concessionario
per  l'utilizzo  dei  beni necessari per lo svolgimento del servizio,
per  il  riscatto  degli  stessi  o  a  qualsiasi  altro  titolo sono
destinate   prioritariamente  al  rimborso  del  debito  residuo  nei
confronti  dei  soggetti  finanziatori.  Il  concedente garantisce il
debito  residuo  nei  confronti  dei  soggetti  finanziatori  fino al
rilascio della nuova concessione.
   139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione
degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
   140.   Le  tariffe  relative  alle  prestazioni  di  servizi  rese
possibili  dalla  realizzazione  delle opere di cui al comma 134 sono
determinate,  sulla  base del piano economico-finanziario previsto al
comma  134.  Il  CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  approva  lo  schema  tipo  di  piano
economico-finanziario.  L'adeguamento  tariffario  e' regolato con il
metodo  del price cap, inteso come limite massimo della variazione di
prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
   a)  del  tasso  di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati rilevato dall'ISTAT;
   b)   dell'obiettivo   di   variazione   del   tasso   annuale   di
produttivita', prefissato per un periodo quinquennale.
   141.  Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa
altresi' riferimento ai seguenti elementi:
   a)   recupero   di  qualita'  del  servizio  rispetto  a  standard
prefissati per un periodo quinquennale;
   b)  suddivisione  simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del
differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito
nel piano finanziario;
   c)  costi  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo;
   d)  costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo
ed  alla  gestione  della  domanda  attraverso l'uso efficiente delle
risorse, sostenuti nell'interesse generale;
   e) adeguato ritorno sul capitale investito.
   142.  Gli  elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel
comma  141  possono  essere  modificati  dal  CIPE,  con  delibera da
sottoporre  al  controllo  preventivo  della  Corte  dei conti. Nelle
ipotesi  di  cui  ai  commi  da 134 a 141, quando la fissazione della
tariffa  non  rientra nelle competenze di una autorita' indipendente,
la  tariffa  e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
   143.  Per  l'anno  2004,  la  dotazione del Fondo nazionale per il
sostegno  alla  progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e
degli  enti  locali,  di  cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.
   144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale
per  la  realizzazione  di infrastrutture di interesse locale, di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in
70 milioni di euro.
   145.  Le  domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge
28  dicembre  2001,  n.  448,  e  le  domande  da  presentare ai fini
dell'ammissione  ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143
e  144  devono  essere  corredate dal progetto preliminare dell'opera
ovvero    dell'infrastruttura   che   si   intende   realizzare.   La
presentazione  del progetto preliminare e' presupposto indispensabile
ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  a  condizione che l'ente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere,
entro  la  data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione
della  conclusione  della  fase  di progettazione finanziaria, quando
richiesti dalle vigenti disposizioni.
   146.  Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' sostituito dal seguente:
   "2.  L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria  del  10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10 per cento, la
garanzia  fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono  quelli  eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento".
   147.  Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' inserito il seguente:
   "2-ter.   La   garanzia   fideiussoria   di  cui  al  comma  2  e'
progressivamente     svincolata     a     misura     dell'avanzamento
dell'esecuzione,  nel  limite  massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo  garantito.  Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entita'
anzidetti,   e'   automatico,   senza  necessita'  di  benestare  del
committente,   con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori o di analogo documento, in
originale  o  in  copia  autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare  residuo,  pari  al  25  per  cento dell'iniziale importo
garantito,  e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali  pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici  giorni  dalla  consegna  degli stati di avanzamento o della
documentazione  analoga  costituisce  inadempimento  del  garante nei
confronti  dell'impresa  per  la  quale  la  garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la  revoca  dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del  soggetto  appaltante  o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione  al  concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre  gli  oneri  per  il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano
anche  ai  contratti  in  corso anche se affidati dai soggetti di cui
all'articolo  2,  comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1°
gennaio 2004".
   148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   e'   aggiunta   la   seguente   lettera:   "c-bis)  realizzare
infrastrutture   primarie   con   interventi   intersettoriali".  Per
l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, introdotta dal presente comma, e'
autorizzata  una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno
2004.
   149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che,
ai  sensi  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e  successive
disposizioni   attuative,   deve  essere  realizzata  dal  contraente
generale  con  anticipazione  di  risorse  proprie, non puo' superare
complessivamente  il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto
a  base  di  gara.  Il  pagamento  al contraente generale della quota
finanziaria   in   proprio  avviene,  in  unica  soluzione,  all'atto
dell'ultimazione dei lavori.
   150.  Qualora  la  regione  interessata non provveda, entro trenta
giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli
accordi  di  programma  per la localizzazione degli interventi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano
stati  attuati  ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999,
n.  136,  si  provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,
comunicata   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  alla
rilocalizzazione  del  programma  in  altra  regione. A tale fine, il
presidente   della   giunta   regionale  ed  il  sindaco  del  comune
interessati  alla  nuova  localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma,  ai  sensi  dell'articolo  34  del  testo  unico di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, da ratificare entro
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il   finanziamento   dei   programmi  e'  comunque  subordinato  alle
disponibilita'  esistenti,  alla  data  della  ratifica  da parte del
comune  dell'accordo  di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione  del  programma  di  cui  al  citato  articolo  18  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
   151.  Al  comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  come  sostituito  dal  comma  3 dell'articolo 13 della legge 1°
agosto  2002,  n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo
del  Paese"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  assicurare
efficienza  funzionale  ed  operativa e l'ottimizzazione dei costi di
gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali  e  la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
   152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986,   n.   910,   e   successive   modificazioni,  le  parole:  "e,
contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono
soppresse.
   153.  Per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione delle infrastrutture
aeroportuali  secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.  139,  e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni
di  euro  per  il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento
(CE)  n.  1177/2002  del  Consiglio,  del 27 giugno 2002, relativo al
meccanismo  di  difesa  temporaneo  della  cantieristica  europea dal
dumping  dei  Paesi  asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di
euro  per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  vengono  stabilite le modalita' di concessione del
contributo.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente comma e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
   154.  I  risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse
applicati  con  riferimento  ai  mutui  accesi  mediante utilizzo del
contributo  annuo  di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre
1995,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a
valere  sulle  risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio
1992,   n.   211,   sono  riassegnati  alla  regione  Veneto  per  il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
   155.  Le  operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del
settore  pubblico  allargato  di  cui  all'articolo  27 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di
beni  da  adibire  al  trasporto  pubblico  locale  e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti
di leasing operativo ai sensi del comma 156.
   156.  Le  operazioni  con oneri a carico del bilancio dello Stato,
volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali
servizi  accessori,  possono  essere effettuate mediante contratti di
leasing  operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente,  compresa  quella a carattere speciale. Qualora l'operazione
sia   effettuata   in   deroga   alla   normativa  vigente,  essa  e'
preventivamente  autorizzata,  tenuto  conto  della  natura  dei beni
oggetto   dell'acquisizione   e   degli   aspetti  tecnico-finanziari
dell'operazione  stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
   157.  Per  il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e
produttivita'  dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito
un  apposito  fondo  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.  La  dotazione  del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33
milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite le
modalita'  di  riparto  delle risorse di cui al presente comma. Quota
parte,  pari  a  10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei
maggiori  esborsi  sostenuti  dalle  aziende di trasporto a titolo di
IRAP  entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per
i  quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte
sui  redditi,  in  misura  proporzionale  all'entita'  degli  esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono
essere  utilizzati  in  compensazione,  ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  la  spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7
milioni  di  euro  per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno
2006  destinati  alla  progettazione e alla realizzazione di tutte le
opere  di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle
comunita' locali.
   159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di
ricerca  scientifica  e  tecnologica e' riconosciuto un contributo in
conto  capitale  fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e
fino  a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo
di  15  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
sulle  risorse  disponibili  previste ai sensi dell'articolo 3, comma
101,  della  presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei    ministri,    su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sono determinate le misure e le
tipologie  degli  interventi  ammessi  al  finanziamento  nonche' dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
   160.  Per  la  promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca
avanzata   nel   settore   della   fisica,  realizzate  in  strutture
specializzate  per  progetti  innovativi  riferiti  alla cooperazione
scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente
istituzione,  e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di
euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
   161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione
di  euro  per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
   162.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai sensi
dell'articolo  1  della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata
la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
   163.  Nella  ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo
ricongiungimento  di  Trieste  all'Italia,  e'  concesso al comune di
Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
   164.  Il  contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere
ad   iniziative   riguardanti   l'organizzazione   di   celebrazioni,
congressi,   seminari,   mostre,   convegni  di  studio  e  attivita'
editoriali.
   165.  Il  contributo  di cui al comma 163 e' altresi' destinato al
recupero  e  al  restauro  di  beni  storici, monumentali, artistici,
architettonici  e  museali  di  particolare  pregio  o  significato e
interesse storico, sociale o culturale.
   166.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  istituzionali del Centro
nazionale  di  studi  leopardiani  e' autorizzata la spesa di 250.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   167.  Al  fine  di  potenziare la ricerca biomedica in Italia e in
particolare  nelle  aree  territoriali  di  cui  all'obiettivo  2, e'
assegnato   all'Universita'   campus   bio-medico   (CBM),   di   cui
all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
ottobre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30
milioni   di  euro  per  l'anno  2005  per  la  realizzazione  di  un
policlinico universitario.
   168.  Al  fine  di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza
nel  campo  della  prevenzione  e  cura  della  cecita',  nonche' per
consentire    iniziative    di    collaborazione    e    partenariato
internazionale,  lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della
legge  28  agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro
600.000  annui  da  destinare  alle  finalita' di cui all'articolo 2,
comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
   169.  Alle  procedure  nazionali  di rilascio delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di medicinali per uso umano e relative
modifiche   si   applicano   i   tempi   e   le   modalita'  di  cui,
rispettivamente,   all'articolo  17,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 novembre
2001,  e  agli  articoli  4,  5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003
della Commissione, del 3 giugno 2003.
   170.  E'  autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli
anni  2004,  2005  e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita'
per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   171.  Al  fine  di semplificare le procedure e gli adempimenti, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti predispone idonei
sistemi  per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni
di  competenza.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla   base   di   apposita   convenzione  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti,
senza   oneri   aggiuntivi   per   lo   Stato,   termini,  diritti  e
corrispettivi,    modalita'    di   attuazione,   ivi   compresi   la
realizzazione,   la   gestione   e   lo   sviluppo  delle  specifiche
infrastrutture   tecnologiche,   le   procedure   applicative   e  di
informazione all'utenza.
   172.  Il  nuovo  servizio  non  potra'  intervenire  a  danno o in
sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio
universale.
   173.  Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353,  il  quarto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti: "Nei comuni
sprovvisti  di  piano  regolatore  e'  vietata  per  dieci  anni ogni
edificazione  su  area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata
per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonche'  di  strutture  e  infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili  ed  attivita'  produttive,  fatti  salvi  i casi in cui detta
realizzazione  sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data".
   174.  Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del
Sulcis,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il
termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
   175.  Le  risorse  finanziarie  previste  dal  comma  2 del citato
articolo  57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo
di  25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo  8,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste
dal comma 3 del medesimo articolo 57.
   176.   Al   fine   di   agevolare   lo  sviluppo  dell'economia  e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di
impegno  di  cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
   177.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 54, comma 13,
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti
nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione  a specifiche disposizioni
legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento
di  una  quota  degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni
finanziarie  che  i  soggetti  interessati,  diversi  dalle pubbliche
amministrazioni  come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'
nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione
di  investimenti.  La  quota  di  concorso e' fissata con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.
   178.  La  disposizione  di  cui al comma 177 si applica ai mutui e
alle  altre  operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
   179.  All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6,
dopo  la  parola:  "disponibili"  sono  inserite  le seguenti: "al 1°
gennaio  2004  e  autorizzate  ai  sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo" e le parole: "gia' predisposti e" sono soppresse.
   180.  Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  le  parole:  "e  della  Fiera  di Verona" sono sostituite dalle
seguenti:  ",  della  Fiera  di Verona, della Fiera di Foggia e della
Fiera di Padova".
   181.  Alle  imprese  editrici  di quotidiani e di periodici e alle
imprese  editrici  di  libri  iscritte al registro degli operatori di
comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito d'imposta pari al 10 per
cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di  riconoscimento  del credito di imposta anche al fine di garantire
il  rispetto  del  limite  di  spesa  fissato, per l'anno 2005, in 95
milioni di euro.
   182.  La  spesa  per  l'acquisto  della  carta  deve risultare dal
bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta
sia  acquistata  da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque
essere  ceduta  agli  editori  con  fatturazione  distinta  da quella
relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
   183.  Sono  escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
   a)   i   quotidiani  ed  i  periodici  che  contengono  inserzioni
pubblicitarie  per  un'area  superiore  al  50  per cento dell'intero
stampato, su base annua;
   b)  i  quotidiani  ed  i periodici non posti in vendita, cioe' non
distribuiti  con  un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni
senza fini di lucro;
   c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per
una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
   d)  i  quotidiani  ed  i  periodici  di  pubblicita', cioe' quelli
diretti  a  pubblicizzare  prodotti  o servizi contraddistinti con il
nome  o  con  altro  elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l'acquisto;
   e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
   f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni
o di servizi;
   g)  i  cataloghi,  cioe'  pubblicazioni  contenenti elencazioni di
prodotti  o  di  servizi  anche  se  corredati  da  indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi;
   h)   le   pubblicazioni   aventi   carattere  postulatorio,  cioe'
finalizzate  all'acquisizione  di  contributi,  di offerte, ovvero di
elargizioni  di  somme  di  denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
   i)  i  quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli  enti  pubblici,  nonche'  di  altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
   l)  i  quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o
altri  beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime  speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   m) i prodotti editoriali pornografici.
   184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta
non  e'  rimborsabile,  ma non limita il diritto al rimborso ad altro
titolo  spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di
imposta successivo.
   185.  L'ammontare  della  spesa  complessiva  per l'acquisto della
carta  e  l'importo  del  credito  d'imposta di cui al comma 181 sono
indicati   nella   dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata.
   186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte
non   spettante  si  rendono  applicabili  le  norme  in  materia  di
accertamento,  riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
   187.  Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal
1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di
stampa   quotidiane,   che  hanno  trasmesso  mediante  i  canali  in
concessione  esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima
di  cessazione  del  servizio,  continuano  a  percepire i contributi
previsti  dal  comma  2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita'
di trasmissione.
   188.  I termini finali per il completamento degli investimenti che
fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.  488,  valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria
relativo   alle   regioni   Abruzzo,  Molise,  Basilicata,  Calabria,
Campania,    Puglia,    Sardegna    e    Sicilia,   sono   prorogati,
rispettivamente,  al  30  giugno  2003  ed  al  30 giugno 2005, per i
soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre
tranche.
   189.  L'efficacia  delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188
e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
   190.  Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge
28  dicembre  2001,  n. 448, possono beneficiare in misura paritaria,
per  una  quota  pari  al  10  per  cento  della somma riservata alle
emittenti   radiofoniche,   le  emittenti  radiofoniche  nazionali  a
carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare
le domande entro il 31 gennaio 2004.
   191.   Alla   legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
   b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per  interessi sui mutui
anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi
e  prestiti  per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di
un  fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  nonche' con l'importo dei premi
riservati  al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile  1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289".
   192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere
finanziamenti   alla   CONI   Servizi  Spa,  a  condizione  che  tali
finanziamenti  siano  utilizzati  per  la ristrutturazione del debito
esistente della societa' stessa.
   193.  All'articolo  19,  comma  2,  del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  fermo  restando  quanto  previsto  ai  sensi del secondo
periodo",  e  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "diversi  da" sono
sostituite dalla seguente: "inclusi".
   194.   Per   la  definizione  delle  posizioni  dei  concessionari
incaricati   della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi  del
regolamento  di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998,  n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati
nell'articolo  39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
   a)  i  concessionari  che gestiscono il servizio di raccolta delle
scommesse   relative   ad   avvenimenti  sportivi  e  che  non  hanno
tempestivamente  aderito  alle  condizioni  ridefinite  con i decreti
interdirigenziali  del  6  giugno  e  del  2  agosto 2002, pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e
n.  187  del  10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,
mediante  comunicazione  al  CONI  e all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento
del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato,  in  ragione  del  ritardo  nell'adesione, di un ulteriore
importo  complessivo,  pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per
quote  di  prelievo  non  versate,  relative  agli anni fino al 2002,
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004.  Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla  clientela  primaria,  sono versate in cinque rate di
pari  importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno
2004.  Le  cauzioni  prestate dai concessionari per la raccolta delle
scommesse  sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui
al  decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per
l'esatto  adempimento  di  tutti  gli obblighi di pagamento derivanti
dalle  rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica
della  loro  validita'  da  parte  del  CONI  e  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato. Il mancato versamento anche di una
sola  rata  nei  termini  previsti  dalla  presente  lettera comporta
l'immediata  decadenza  della  concessione, l'immediata decadenza del
concessionario  dal  beneficio del termine, l'immediato incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.  Gli  effetti  dei  provvedimenti che hanno determinato la
cessazione  dei  rapporti  di  concessione,  adottati  sulla base dei
citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono  nei  riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione
prevista   nella   presente   lettera.  Nei  confronti  dei  medesimi
concessionari  cessano  gli  effetti  degli  atti  impositivi  emessi
dall'Amministrazione  finanziaria, per il recupero dell'imposta unica
sulle  scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per
il  servizio  di  raccolta  delle  scommesse  relative ad avvenimenti
sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e'
pari  ai  prelievi  spettanti  all'amministrazione  concedente  sulle
scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato
dell'aumento  percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di
riferimento;
   b)  ai  concessionari  che  fanno  atto di adesione ai sensi della
lettera  a),  nonche'  a  quelli che hanno tempestivamente aderito ai
decreti  interdirigenziali  di  cui  alla  medesima  lettera  a),  e'
consentito   versare   il   residuo   debito  maturato  a  titolo  di
integrazione  delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000  e  2001,  ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di
pari  importo.  Le  rate  sono versate entro il 30 ottobre di ciascun
anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata
nei   termini   previsti  dal  presente  comma  comporta  l'immediata
decadenza  dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari
dal   beneficio   del   termine,   l'immediato   incameramento  della
fideiussione  e  la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.   Le   stesse  misure  sono  attivate  nei  confronti  dei
concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle
ulteriori  somme  dovute,  fino  alla  scadenza  della concessione, a
titolo  di  integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito,
quote di prelievo ed imposta unica;
   c)  per  quanto  non  diversamente  stabilito in modo espresso dal
presente  comma,  restano  ferme  le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n. 16, nonche' dei
decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
   d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad
essa  derivate  e'  concesso un contributo di 6 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
   195.   All'articolo   39,   comma   7-bis,  capoverso  7-bis,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il
seguente  periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b)  dello  stesso  comma  e  per i quali entro il 31 dicembre 2003 e'
stato  rilasciato  il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e  successive  modificazioni,  tale  disposizione  si  applica dal 1°
maggio 2004".
   196.  Al  comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  parole:  "pari  al  10 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "pari al 30 per cento".
   197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
   "Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma non si applicano alle
societa'  che  hanno  adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
   198.  Le  societa'  sportive  possono  regolarizzare  le posizioni
debitorie  nei  confronti  dell'INAIL  mediante  rateizzazione  degli
importi  dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di
cui  al  periodo  precedente,  le societa' sono tenute a effettuare i
versamenti  in  un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due
rate  di  pari  importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
   199.  Il  perfezionamento  della  procedura prevista dal comma 198
comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di
ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
   200.  Alle  societa' sportive che operano nei campionati di calcio
di  serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2,
che  nel  periodo  di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani
sportivi  che  siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di
eta'  compresa  tra  i  quattordici  e  i  ventidue  anni assunti con
contratto  di  lavoro  dipendente,  e' concesso un credito di imposta
pari  al  15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a
tali  soggetti,  e  comunque nella misura massima annua di 5.164 euro
per dipendente.
   201.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma 200 e' fruibile
limitatamente  ai  nuovi  assunti che risultino eccedenti rispetto al
numero  medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente
risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
   a)  la  percentuale  dei  cittadini  di  Paesi  membri dell'Unione
europea  rispetto  al  totale  dei  giovani sportivi dipendenti della
societa'  sportiva  deve  risultare  superiore a quella media dei tre
anni precedenti;
   b)   siano   osservati   gli   obblighi   di  legge  previsti  per
l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;
   c)  le  societa'  abbiano  regolarmente  adempiuto  agli  obblighi
tributari.
   202.  Il  credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre
alla  formazione  del reddito e del valore della produzione rilevante
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio
2004,   esclusivamente   in   compensazione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   203.  Il  credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro
il  limite  di  spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5
milioni di euro per l'anno 2005.
   204.   Per   consentire   lo   svolgimento   dei   propri  compiti
istituzionali,  nonche'  per  il finanziamento e il potenziamento dei
programmi  relativi  allo  sport  sociale,  agli  enti  di promozione
sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.
   205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per
i  beni  e  le  attivita'  culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione  obbligatoria  presso  l'ente  pubblico  di  cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°  aprile 1978, n. 250,
nonche'  i  termini,  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e i
relativi  premi  assicurativi".  Il  decreto  di cui all'articolo 51,
comma  2-bis,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   206.  All'articolo  82,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche'
relativamente  ai  servizi  aerei  di  linea effettuati tra gli scali
aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali
aeroporti nazionali,".
   207.  Per  le  finalita'  di cui al comma 4 dell'articolo 36 della
legge  17  maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai
vettori  aerei  selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per
gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
   208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni"
sono   sostituite   dalle  seguenti:  "non  trovano  applicazione  le
disposizioni";
   b)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Al fine di
agevolare  la  gestione  liquidatoria  degli  enti locali in stato di
dissesto  finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale,
la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".
   209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo
2001,  n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e 2006. Per gli interventi di cui
all'articolo  2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la
somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006.
   210.  Ai  fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della
legge  16  marzo  2001,  n.  88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003".
   211.  Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  emanate disposizioni
attuative,   nei   limiti   finanziari  indicati  al  comma  209,  in
particolare  per  determinare  le  condizioni  ed  i  criteri  per la
concessione dei contributi.
   212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito
nello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro
per   ciascuno   degli   anni   2004,   2005  e  2006,  da  destinare
all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino
in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
   213.  I  contributi  previsti  dal  comma 212 sono attribuiti alle
piccole  e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto
merci,  in  proporzione  alle  unita'  di  materiale rotabile da esse
acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione
ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto.
   214.   Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  disciplinate  le condizioni, le modalita' di attribuzione e gli
importi dei contributi di cui al comma 212.
   215.  Al  fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali
della  nautica  da diporto e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  apposito  fondo  con
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per
l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.
   216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di
contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle
imprese  o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali
dedicati  alla  nautica da diporto, che insistono in aree del demanio
fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
   217.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono
definite le modalita' di assegnazione dei contributi.
   218.  All'articolo  1  del  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
   "2.  L'alienazione  delle  partecipazioni  di  cui  al  comma 1 e'
effettuata   con   modalita'   trasparenti   e  non  discriminatorie,
finalizzate  anche  alla  diffusione dell'azionariato tra il pubblico
dei  risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita'
di   alienazione   sono  preventivamente  individuate,  per  ciascuna
societa',  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive.
   2-bis.  Al  fine  di realizzare la massimizzazione del gettito per
l'Erario,  il  contenimento  dei  costi  e la rapidita' di esecuzione
della  cessione,  in  deroga  alle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  individua,  con  proprio
decreto,   le   modalita'   di   alienazione   delle   partecipazioni
direttamente  detenute  dallo  Stato  non  di  controllo  e di valore
inferiore  ad  euro  50  milioni, secondo tecniche in uso nei mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione.
   2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1,
comma  2,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e  successive
modificazioni,  per  la dismissione delle partecipazioni di controllo
ivi  indicate,  salvo  il caso di alienazione di titoli azionari gia'
quotati  in  mercati  regolamentati nazionali o comunitari qualora il
collocamento  sia  rivolto,  direttamente  o  indirettamente,  ad  un
pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
   b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con
il  Ministro  del  bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto
concerne  le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, per
quanto  concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono
affidare"   sono   inserite   le  seguenti:  "anche  in  deroga  alle
disposizioni  dell'articolo  24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ove  applicabili";  dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il
seguente  periodo:  "I  soggetti incaricati della valutazione possono
partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida";
   c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
   "5-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche
agli  incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze
in  relazione  a  piani  di  riordino, risanamento o ristrutturazione
delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione".
   219.  All'articolo  25,  comma  1,  del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  409,  le  parole:  "e'  effettuato"  sono sostituite dalle
seguenti: "puo' essere effettuato anche".
   220.  All'articolo  80,  comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione
di alienazione" sono soppresse.
   221.  All'articolo  5  del  decreto-legge  29  marzo  1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  A  modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma,
numero  5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  la prevalente
partecipazione  pubblica  nelle  aziende  costituite  nei  comuni  di
Venezia  e  Chioggia  e'  assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo'
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".
   222.  All'articolo  12,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti:
   "1)  la  partecipazione  pubblica e' assicurata dalla regione, dal
comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
   2)  la  partecipazione  dello Stato puo' essere effettuata anche a
mezzo di societa' controllate;
   3)  la  quota  di partecipazione degli enti locali non puo' essere
inferiore al 60 per cento".
   223.  Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560,   si  interpreta  nel  senso  che  gli  alloggi  attualmente  di
proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4
marzo   1952,  n.  137,  e  successive  modificazioni,  assegnati  ai
cittadini  italiani  in  possesso della qualifica di profugo ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  4  marzo 1952, n. 137, sono ceduti in
proprieta'  ai  profughi  assegnatari o ai loro congiunti in possesso
dei  requisiti  previsti  dalla predetta legge. Per la determinazione
delle  condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e
le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
   224.  Gli  immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, e successive modificazioni, realizzati e
assegnati  ai  profughi,  non possono essere utilizzati per finalita'
diverse  da  quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da
amministrazioni  non statali, il preesistente vincolo di destinazione
non puo' essere modificato.
   225.  Per  i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo
45  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
attualmente  di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista
dal  comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.
507.
   226.  All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre
1971,   n.   1158,   come  sostituito  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Sono  devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio
dell'esercizio  ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli
oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella
misura  prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della
convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
   227.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Tra  le  societa'  controllate  direttamente o indirettamente
dallo  Stato  operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni,  delle  fonti  di  energia, e degli altri pubblici
servizi,  sono  individuate  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
finanze,  di  intesa  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive,
nonche'  con  i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  quelle nei cui statuti,
prima  di  ogni  atto  che  determini  la perdita del controllo, deve
essere  introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la
titolarita'  di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare
di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
   a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti
dei  quali  opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo
3,  di  partecipazioni  rilevanti,  per  tali intendendosi quelle che
rappresentano   almeno   la  ventesima  parte  del  capitale  sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie
o  la  percentuale  minore fissata dal Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro
dieci   giorni   dalla  data  della  comunicazione  che  deve  essere
effettuata   dagli  amministratori  al  momento  della  richiesta  di
iscrizione   nel   libro   soci,  qualora  il  Ministro  ritenga  che
l'operazione  rechi  pregiudizio  agli  interessi vitali dello Stato.
Nelle  more  di  decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione,  il  diritto  di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio   del   potere  di  opposizione,  attraverso  provvedimento
debitamente  motivato  in  relazione al concreto pregiudizio arrecato
dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo'  esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse
azioni  entro  un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su  richiesta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la
vendita  delle  azioni  che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo  le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Il   provvedimento   di   esercizio  del  potere  di  opposizione  e'
impugnabile   entro   sessanta  giorni  dal  cessionario  innanzi  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
   b)  opposizione  alla  conclusione  di  patti  o  accordi  di  cui
all'articolo  122  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la
ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto
di  voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze con proprio decreto. Ai fini
dell'esercizio  del  potere  di  opposizione  la  CONSOB  informa  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dei patti e degli accordi
rilevanti   ai  sensi  del  presente  articolo  di  cui  abbia  avuto
comunicazione  in  base al citato articolo 122 del testo unico di cui
al  decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere  esercitato  entro dieci giorni dalla data della comunicazione
effettuata  dalla  CONSOB.  Nelle  more di decorrenza del termine per
l'esercizio  del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli  aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale dei soci
aderenti   al   patto   sono  sospesi.  In  caso  di  emanazione  del
provvedimento  di  opposizione,  debitamente motivato in relazione al
concreto  pregiudizio  arrecato  dai  suddetti  accordi  o patti agli
interessi  vitali  dello  Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal  comportamento  in  assemblea  dei  soci  sindacali  si desuma il
mantenimento  degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al
citato  articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58  del  1998,  le delibere assunte con il voto determinante dei soci
stessi  sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti  o  agli  accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
   c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio
arrecato  agli  interessi  vitali  dello  Stato,  all'adozione  delle
delibere   di   scioglimento   della   societa',   di   trasferimento
dell'azienda,  di  fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale  all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo.  Il  provvedimento  di  esercizio  del  potere  di  veto e'
impugnabile  entro  sessanta  giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
   d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
   228.  Il  potere  di  opposizione  di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere   a)  e  b),  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
come  modificato  dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla
singola   operazione.   Esso   e'  altresi'  esercitabile  quando  la
partecipazione,  anche  attraverso singoli atti di acquisto, registri
un  incremento  pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e'
parimenti  esercitabile  ogniqualvolta  sorga  l'esigenza di tutelare
sopravvenuti  motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine
di  dieci  giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto
di  esercizio  del potere statale deve contenere esplicito e motivato
riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
   229.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
adottato  su  proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
d'intesa  con  il  Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i
Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui
statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria,
la   clausola   con   la   quale  e'  stata  attribuita  al  Ministro
dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri
speciali.
   230.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  dei Ministri dell'economia e delle finanze e
delle  attivita'  produttive,  da adottare entro novanta giorni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati
i  criteri  di  esercizio  dei  poteri  speciali,  limitando  il loro
utilizzo  ai  soli  casi  di pregiudizio degli interessi vitali dello
Stato.
   231.  Gli  statuti  delle  societa'  nelle  quali  e'  prevista la
clausola  che  attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati
alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
   232.  In  relazione  alle  disposizioni  di cui all'articolo 8 del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi
Spa,  a  titolo  di  apporto  al  capitale  sociale, l'importo di 130
milioni di euro per l'anno 2004.
   233.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e del contenimento della
spesa  pubblica,  il  Ministero degli affari esteri puo' concedere in
comodato  gratuito  locali  degli  immobili  di  proprieta' demaniale
all'estero   che   ospitano   rappresentanze  diplomatiche  o  uffici
consolari   o  loro  sezioni  distaccate,  ad  altre  amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, con l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
   234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
   "5-bis.  Le  normative  di  settore,  al  fine di superare assetti
monopolistici,    possono    introdurre    regole    che   assicurino
concorrenzialita'  nella  gestione  dei  servizi da esse disciplinati
prevedendo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al comma 5,
criteri  di  gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
   5-ter.  In  ogni  caso  in  cui la gestione della rete, separata o
integrata  con  l'erogazione  dei servizi, non sia stata affidata con
gara  ad  evidenza  pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi  provvedono  all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza  pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554.  Qualora la gestione della rete, separata o
integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori  connessi  alla  gestione  della  rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad  oggetto  sia  la  gestione  del  servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia
avuto  ad  oggetto  esclusivamente  la gestione del servizio relativo
alla  rete,  il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
   b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi'
escluse  dalla  cessazione  le  concessioni affidate alla data del 1°
ottobre  2003  a  societa'  gia'  quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente   partecipate   a  tale  data  a  condizione  che  siano
concessionarie   esclusive   del   servizio,   nonche'   a   societa'
originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro la stessa
data  abbiano  provveduto  a  collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate,  le  concessioni  cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello  stesso  settore  a  seguito di procedure di evidenza pubblica,
salva  la  possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una  data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi
di  recupero  di  particolari  investimenti  effettuati  da parte del
gestore.";
   c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
   "15-quater.  A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto
di  cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle  prime  gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'
partecipanti  alla  gara  stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  del
settore  e  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28  agosto  1997,  n.  281,  il  Governo  definisce  le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane  che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza
ricorrere  a  procedure  di  evidenza pubblica, a condizione che, nel
primo  caso,  sia  fatto  salvo  il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".
   235.  All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma
4-bis,  le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti:
"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al
presente  comma  ha  effetto  limitatamente alle somme gia' stanziate
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni
sono  autorizzati  a  procedere  all'alienazione di beni immobili del
proprio  patrimonio  al  fine di ripianare eventuali debiti pregressi
maturati  fino  al  31  ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono
autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa
generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
   237.  Per  favorire  la  tutela  delle  acque  in attuazione delle
direttive  comunitarie,  il risparmio della risorsa idrica, il minore
inquinamento  e  il  riutilizzo  della  stessa e per la realizzazione
degli  interventi  di  bonifica urgenti relativi ai siti di interesse
nazionale  gia'  individuati,  ai  siti interessati dalla presenza di
amianto,  nonche'  alle  aree  industriali  prioritarie, ivi comprese
quelle  ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   238.  Con  effetto  dal  1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei
soggetti  destinatari  dell'assegno  vitalizio  di cui all'articolo 2
della  legge  23  novembre  1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono elevati a 500 euro mensili.
   239.   Al  comune  di  Lampedusa  e'  riconosciuto  un  contributo
straordinario  di  1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare
l'emergenza profughi.
   240.   Gli   importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui
all'articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo   6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il
finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano
essere  approvati  nel  triennio  2004-2006, restano determinati, per
ciascuno  degli  anni  2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle
Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
   241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2004  e  triennio  2004-2006, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
   242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
   243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
   244.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in relazione alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
   245.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa in conto capitale
recate  da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata  alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri,
nei   limiti   massimi   di   impegnabilita'  indicati  per  ciascuna
disposizione  legislativa  in  apposita colonna della stessa Tabella,
ivi  compresi  gli  impegni  gia'  assunti  nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
   246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, le
misure  correttive  degli  effetti  finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
   247.  In  applicazione  dell'articolo  46, comma 4, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
   248.  La  copertura  della  presente legge per le nuove o maggiori
spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente  viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
   249.  Le  disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   250.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  da  adottare  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  e'  ripartita  tra  gli  interventi  di  cui
all'articolo  129,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
somma  di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di  cui  all'articolo  4  della  legge  23 dicembre 1999, n. 499, per
l'anno 2004.
   251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla
presente legge.
   252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
 
CIAMPI
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
 
Tremonti,  Ministro  dell'economia e
delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
 
             Senato della Repubblica (atto n. 2512):
                 Presentato  dal  Ministro  dell'economia  e  finanze
          (Tremonti), il 30 settembre 2003.
                 Deliberato   dall'assemblea,   nella  seduta  del  3
          ottobre  2003,  lo  stralcio dell'art. 21 (che forma l'atto
          S.2512-bis);  dell'art.  22  (che forma l'atto S.2512-ter);
          dell'art. 37 (che forma l'atto S.2512-quater); dell'art. 46
          (che  forma  l'atto  S.2512-quinquies);  dell'art.  49 (che
          forma l'atto S.2512-sexies).
                 Assegnato  alla  5ª  commissione (Bilancio), in sede
          referente,  il 4 ottobre 2003, con pareri delle commissioni
          1ª,  2ª,  3ª,  4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª,
          della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
          commissione parlamentare per le questioni regionali.
                 Esaminato  dalla  5ª commissione, il 14, 15, 16, 20,
          27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2003, il 3, 4, 5 novembre 2003.
                 Relazione  scritta  annunciata  il  5 novembre  2003
          (atto n. 2512/A - relatore sen. Ferrara e sen. Grillotti).
                 Esaminato  in aula il 6, 10, 11, 12 novembre 2003 ed
          approvato il 13 novembre 2003.
 
             Camera dei deputati (atto n. 4489):
                 Assegnato  alla  V  commissione  (Bilancio), in sede
          referente,   il   17   novembre   2003,  con  parere  delle
          commissioni  I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
          XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
          regionali.
                 Esaminato  dalla  V  commissione  il  20, 25, 26, 27
          novembre 2003; il 2, 3, 4 dicembre 2003.
                 Relazione  scritta  presentata  il  4 dicembre  2003
          (atto n. 4489/A - relatore on. Blasi e on. Giorgetti).
                 Esaminato in aula il 9, 10, 12, 15, 16 dicembre 2003
          e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2003.
 
             Senato della Repubblica (atto n. 2512-B):
                 Assegnato  alla  5ª  commissione (Bilancio), in sede
          referente, il 18 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
          1ª,  2ª,  3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
          della commissione parlamentare per le questioni regionali.
                 Esaminato dalla 5ª commissione il 19 dicembre 2003.
                 Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2003.
 
             Avvertenza:
                 In  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  del  30 gennaio 2004 si procedera' alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          14 marzo 1986, n. 217.
 
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